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Cassazione Sezione Lavoro: sentenza n. 7569/14

PREVIDENZA – OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI – SOMME AGGIUNTIVE DOVUTE – ESTENSIBILITA’ AL CREDITO ACCESSORIO DEGLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE RIFERITI AL CREDITO PRINCIPALE

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n. 7569 del 1° aprile 2014 ha affermato quanto segue: “La Sezione Lavoro, ravvisando un contrasto sullo specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’assoggettabilità o meno delle somme aggiuntive, dovute per l’omesso o ritardato pagamento dell’obbligazione contributiva, al medesimo regime prescrizionale di quest’ultimo, con particolare riferimento alla possibilità di estendere il credito accessorio gli atti di interruzione della prescrizione riferiti al credito principale”. (Sezione Lavoro, Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore A. Manna) (Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

Come è noto, il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, entro i termini stabiliti dalla legge, comportano per quest’ultimo l’applicazione di sanzioni consistenti nell’addebito di somme aggiuntive che maturano in base al ritardo nel versamento, la cui percentuale, in rapporto al capitale non versato, varia in rapporto alla tipologia di omissione.

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La legge n. 388/2000 disciplina il regime sanzionatorio in materia di inadempienze contributive inoltre, a differenza del precedente regime normativo, opera una netta distinzione tra l’omissione e l’evasione contributiva.

Laddove per omissione contributiva si intende il mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie come previsto dall’art. 116, comma 8, lettera a), della L.n. 388/2000 il quale testualmente stabilisce che “nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere stuperiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge“.

Mentre invece per evazione contributiva si intende quella relativa a registrazioni non effettuate oppure all’omissione e non conformità al vero di denunce obbligatorie. A norma del comma 8, lettera b) dell’art. 116 della L.n. 388/2000, tale situazione si verifica quanto il “datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate“.

Allegato: Sentenza n. 7569_04_14

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