Rinnovato il CCNL del settore produzione ombrelli

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Rinnovato il CCNL del settore produzione ombrelli

L’ipotesi di accordo relativa al CCNL per i dipendenti delle imprese che fabbricano ombrelli e ombrelloni, scaduto il 31.3.2013, è stata sottoscritta in data 28.3.2014 tra ANPO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.

L’ipotesi prevede che i singoli istituti modificati o introdotti dall’accordo decorrono dal 28.3.2014, ove non sia indicata una differente decorrenza.

L’intesa, che decorrerà dall’1.4.2013 e andrà a scadere il 31.3.2016, prevede un auento medio retributivo di € 116,00 per il 4° livello suddiviso in quattro tranches di € 29,00 ciascuna, corrisposto alle seguenti date: 1.3.2014, 1.11.2014, 1.9.2015 e 1.3.2016.

Viene prevista poi l’una tantum di € 300,00 a copertura della vacanza contrattuale (aprile 2013 – febbraio 2014) da corrispondere in due rate da € 150,00 con le retribuzione di aprile e luglio 2014.

Per le aziende prive di contrattazione di 2° livello verrà invece corrisposta annualmente l’EGR (Elemento di Garanzia Retributiva) di € 200,00, con decorrenza da maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016.

Ecco il testo dell’accordo:

Articolo 99 – Minimi contrattuali di paga o stipendio

Alle previste decorrenze i minimi di paga o stipendio sono incrementati degli aumenti retributivi di cui alla Tabella A.

Conseguentemente alle singole decorrenze entrano in vigore i nuovi minimi tabellari di cui all’allegata Tabella B.

TABELLA A: Aumenti Retributivi

Livelli

Dall’1/3/2014

Dall’1/11/2014

Dall’1/9/2015

Dall’1/3/2016

Tot. Aumenti

6°

35,00

35,00

35,00

35,00

140,00

5°

31,50

31,50

31,50

31,50

126,00

4°

29,00

29,00

29,00

29,00

116,00

3°

27,50

27,50

27,50

27,50

110,00

2°

26,00

26,00

26,00

26,00

104,00

1°

15,50

15,50

15,50

15,50

62,00

TABELLA B: Minimi Tabellari

Livelli

Dall’1/4/2012

Dall’1/3/2014

Dall’1/11/2014

Dall’1/9/2015

Dall’1/3/2016

6°

1268,80

1303,80

1338,80

1373,80

1408,80

5°

1084,16

1115,66

1147,16

1178,66

1210,16

4°

974,73

1003,73

1032,73

1061,73

1090,73

3°

903,70

931,20

958,70

986,20

1013,70

2°

833,89

859,89

885,89

911,89

937,89

1°

585,27

600,77

616,27

631,77

647,27

I minimi tabellari del CCNL ANPO non sono “conglobati”. Conseguentemente gli importi della contingenza e dell’EDR pari a 10,33 euro devono essere corrisposti in modo a sé stante.

Articolo 99-bis Importo forfetario Una tantum

Per il lavoratori in forza alla data del 28/3/2014, data di stipula del presente CCNL, è prevista la corresponsione di un importo forfetario Una tantum di € 300,00 lordi da erogarsi su due tranches di pari importo:

  • euro 150,00 con la retribuzione di aprile 2014;

  • euro 150,00 con la retribuzione di luglio 2014.

    Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time) l’importo forfetario è proporzionato all’orario concordato.

7 – Elemento di garanzia retributiva

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di 2° livello, a favore dei lavoratori di aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – E.G.R.“.

L’importo dell’E.G.R., pari a 200,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori sarà erogato con la retribuzione di maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo triennio con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR di quanto individualmente erogato.

L’importo dell’E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli altri istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riprporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espletamento delle procedure o l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Previdenza complementare

ANPO si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipularsi entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le Parti istitutive.

Quota di sottoscrizione contrattuale

Prevista una trattenuta da parte delle aziende di 40,00 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di giugno 2014, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto 2014.

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