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Lavoro intermittente nelle aziende funebri

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti proveniente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di instaurare rapporti di lavoro di natura intermittente in relazione alla figura dei necrofori e dei portantini addetti ai servizi funebri, ha dichiarato, con Interpello n. 9 del 25.3.2014, che può ravvisarsi una sostanziale equiparazione tra tali attività e qualla prevista al n. 46 della Tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, che riguarda gli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”. Ne consegue che per tali figure è ammesso il ricorso al contratto intermittente a prescindere dall’età del lavoratore e da eventuali previsioni del contratto collettivo.

Il Ministero quindi ha motivato tale Interpello premettendo che dalla lettura del n. 46 del Tabella allegata dal R.D. n. 2657/1923, tra le attività a carattere discontinuo con riferimento alle quali è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente, risulta contemplata qualle espletata dagli “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose”, comprensiva dunque di tutte le prestazioni strumentali alla preparazione e allo svolgimento delle celebrazioni civili e dei riti religiosi.

Quindi, ha affermato il Ministero, sulla base di tale nozione non sembra possa negarsi una equiparazione tra tali figure e quelle dei necrofori e portantini impiegati dalle aziende di servizio funebre nelle attività preliminari ed esecutive del trasporto, della cerimonia e della connessa sepoltura.

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Pertanto, in risposta al quesito sollevato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il Ministero ha ritenuto che, a prescindere dai requisiti anagrafici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003, la tipologia di contratto di lavoro intermittente sia configurabile anche nei confronti delle categorie sopra indicate, poichè rientranti nell’ambito delle figure comprese al n. 46 della Tabella citata.

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