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La sintesi della principali misure del jobs act

Rapporto a termine:

Durata: aumenta dagli attuali 12 mesi fino a 36 mesi senza causale. Il datore di lavoro quindi non è più obbligato alla specificazione dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che determinano il ricorso all’apposizione di un termine al contratto di lavoro. Tale semplificazione dovrebbe portare, come effetto collaterale, la riduzione dei contenzioni giudiziali basati proprio in misura prevalente sull’accertamento della ricorrenza delle causali del contratto a termine.

L’acausalità fino a 36 mesi, poi, si applicherà anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato.

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Proroga: il contratto a termine potrà essere prorogato per 8 volte nel limite della durata complessiva di 36 mesi e per lo svolgimento, rigorosamente, delle stesse mansioni. Viene eliminato il riferimento alle “ragioni oggettive”, che esisteva precedentemente (una sola prororga dovuta a ragioni oggettive).

Forma: l’apposizione del termine è priva di effetti se non risulta, anche indirettamente, da atto scritto.

Limiti: ogni datore di lavoro potrà usufruire di lavoratori con contratto a termine fino al raggiungimento del limite del 20% sul totale del personale in organico dell’azienda, delegando alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite, per esigenze legate alla stagionalità o alle sostituzioni. Tale limite non si applica alle imprese che occupano fino a 5 dipendenti: per queste è consentita l’apposizione di un solo contratto a termine.

Contratto di apprendistato di primo livello: cioè qello che consente di acquisire una qualifica o un diploma professionale per l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Retribuzione: è calcolata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, mentre le ore di formazione saranno retribuite nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva. Per comprendere l’impatto sulle imprese di questo 35% di retribuzione, basti pensare che le ore di formazione nell’apprendistato di primo livello oscillano dalle 400 alle 900 ore.

Forma scritta: viene eliminato l’obbligo della forma scritta per il piano formativo individuale. In precedenza il documento doveva contenere il percorso formativo e la ripartizione delle ore dedicate alla formazione interna in azienda ed esterna. Resta obbligatoria la forma scritta per la redazione del contratto di apprendistato e per l’eventuale previsione di un periodo di prova.

Formazione pubblica: viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che a questo punto diverrà discrezionale. La soppressione dell’obbligatorietà dell’offerta formativa di base e trasversale, segue la già forte riduzione operata dalle linee guida delle Regioni del 20 febbraio 2014, che avevano limitato le 120 ore nell’arco dei tre anni, ulteriormente riducibili a 40 in caso di laureati. In concreto, 8 giorni di formazione pubblica interna o esterna all’azienda nell’arco del triennio da svolgersi tendenzialmente e facoltativamente nella fase di avvio del rapporto.

Semplificazione DURC: il Documento Unico sulla Regolarità Contributiva subisce una “smaterializzazione” nel senso che la verifica con INPS e INAIL e Casse Edili (per le imprese di costruzioni) verrà effettuata esclusivamente per via telematica ed in tempo reale. L‘esito dell’interrogazione avrà validità per 120 giorni e sostituirà ad ogni effetto il Durc.

 

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