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Jobs act: le novità sul contratto a termine e di apprendistato

Il Jobs act, del quale si sente parlare in questi giorni non è altro che il piano per il lavoro messo a punto dal Governo con l’obiettivo di favorire il rilancio dell’occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele. In esso sono contenute una serie di misure, compreso un provvedimento urgente in materia di interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato al fine di renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo.

Il piano di lavoro contiene altresì un disegno di legge che conferisce al Governo apposite deleghe finalizzate a riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive, semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di lavoro, riordinare le forme contrattuali, migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

Per quanto concerne il contratto di lavoro a termine e il contratto di apprendistato, il Ministero del lavoro ha precisto quanto segue.

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Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta causalità, fissando, per la prima volta, il limite massimo del 20% per l’utilizzo del contratto a termine sul totale dell’organico dell’impresa.. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Per il contratto di apprendistato viene previsto il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.

Per il datore di lavoro viene invece eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.

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