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Incentivi INPS per il reimpiego lavoratori licenziati

L’INPS, con la circolare n. 32 del 13.3.2014, ha reso noti i benefici economici in favore di quei datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori, i quali, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il beneficio mensile previsto ammonta ad € 190,00 per 6 mesi (in caso di rapporti a tempo determinato) ovvero per 12 mesi (in caso di rapporti a tempo indeterminato).

La circolare n. 32/2014 ha inoltre precisato che ai fini della fruizione del beneficio “al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo“, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della L.n. 604/1066 (come novellato dall’art. 1, comma 40, della L.n. 92/2012 e succ. mod. e integr.).

Inoltre, prosegue la circolare, il beneficio de quo, può altresì essere riconosciuto in “caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato – effettuata nel 2013 – di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”, secondo quanto prevedeva l’articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni”. In tale ipotesi “l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione“.

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Il suddetto beneficio non è ammesso, in osservanza dell’art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012, quando “la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore“. Tuttavia “il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute a decorrere dal 28 giugno 2013, ai sensi dell’ articolo 10, co. 1, lett. c ter), del d.l.vo. 368/2001, nel testo modificato, da ultimo, dall’articolo 7, co. 1 lett. d), del dl 76/2013“.

Per quanto concerne i rapporti a termine, la circolare n. 32/2014 ha precisato che il lavoratore, dopo una prima assunzione, non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’ulteriore assunzione agevolata, se “alla data della seconda o successiva assunzione, non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento“.Tale beneficio spetta anche per i rapporti a tempo determinato inferiore a sei mesi. Inoltre, in caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione “spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di precedenti godimenti diretti o indiretti dell’incentivo“.

In considerazione del fatto che tale beneficio è finalizzato alla promozione della ricollocazione di lavoratori per i quali in precedenza era previsto un altro e diverso incentivo, esso “non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale”.

Ai fini della fruizione del beneficio, poi, ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della L.n. 296/2006, occorre rispettare le seguenti condizioni:

– regolarità contributiva,

– rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro,

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ancora, la fruizione del beneficio è subordinata

– all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;

– alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.

Per quanto concerne la durata, la circolare n. 32/2014 ha precisato che:

– in caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte;

– in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi;

– in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della c.d. “piccola mobilità”, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione “(es.: Alfa assume a tempo determinato per 6 mesi dal 01.08.2012 al 31.01.2013 Tizio, iscritto nelle liste della “piccola mobilità”; il 01.02.2013 il rapporto è trasformato a tempo indeterminato: ad Alfa può spettare il bonus per 12 mesi a decorrere dal 01.02.2013)“.

Invece, per i rapporti di durata inferiore al mese di calendario l’importo di € 190 deve essere ridotto, in base a quanto specificato nella circolare suddetta, come segue: “si applica il criterio per cui si moltiplica l’importo convenzionale di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto di lavoro agevolato si riconosce l’importo di € 190; per gli eventuali mesi di calendario non interamente compresi nel rapporto agevolato si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato (es.: assunzione a tempo determinato dal 15 febbraio al 14 aprile: [6,33×14] + 190 + [6,33×14]; assunzione dal 15 al 20 febbraio: 6,33 x 6)“.

Per quanto concerne invece i rapporti di lavoro a tempo determinato che coinvolgono gli operai agricoli (OTD), “l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento; pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati“.

Ovviamente, in caso di rapporto di lavoro part-time il beneficio sarà proporzionalmente ridotto.

In caso di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – “il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione (il bonus mensile non può superare la misura originariamente autorizzata dall’Inps perché è intrinsecamente connesso alla graduatoria dei datori di lavoro ammessi al beneficio, formata in relazione alla complessiva risorsa disponibile);

Invece, in caso di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time – “il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus (es.: Tizio è assunto dal 01.02.2013 al 30.04.2013 con orario pieno; a decorrere dal 01.03.2013 il rapporto è trasformato in part time al 50%; spetta il bonus di € 190 per febbraio, € 95 per marzo ed € 95 per aprile)“.

Il beneficio previsto dalla n. 32/2014 non è applicabile ai rapporti di apprendistato perché a questi si applica un regime contributo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento“.

Per quanto concerne i rapporti di apprendistato instaurati nel 2013, ex art. 7, comma 4, d.l.vo 167/2011, con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità (ex art. 4, comma 1, del D.L. n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dall L.n. 236/1993 e successive modifiche ed integrazioni) la circolare ha chiarito che: “A prescindere dalla circostanza se – a seguito mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità – tali rapporti possano essere qualificati come apprendistato,– d’intesa con il Ministero del lavoro e a parziale scioglimento della riserva formulata con la circolare 150/2013 – si chiarisce che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato di cui alla legge 223/1991, richiamato dall’articolo 7, comma 4, citato. Pertanto, poiché il beneficio previsto dal decreto direttoriale è destinato a compensare parzialmente le conseguenze della mancata proroga delle disposizioni concernenti la cosiddetta piccola mobilità, qualora ne ricorrono le condizioni, è possibile riconoscere il beneficio previsto dal decreto; il beneficio spetta per 12 mesi”.

Per accedere ai benefici è necessario che i datori di lavoro interessati inoltrino all’INPS, specifica istanza, da presentare – a pena di decadenza – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (e quindi entro il 12 aprile 2014) esclusivamente in via telematica tramite modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet dell’INPS. In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza. Dell’avvenuta definizione l’INPS darà avviso mediante la pubblicazione di un apposito messaggio sul sito internet dell’Istituto.

I singoli datori di lavoro, che hanno presentato domanda, “riceveranno specifica comunicazione, con l’indicazione – in caso di accoglimento dell’istanza – dell’importo complessivo spettante e delle quote di ripartizione mensile; per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli (OTD) sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre nella denuncia DMAG“, secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 32/2014.

La circolare inoltre ha specificato che in caso di insufficienza delle risorse “l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato”.

I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

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