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Secondo lo Statuto dei lavoratori (L.n. 300/1970, art. 5) “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico“.

Ad effettuare tali controlli sono i medici abilitati ed iscritti direttamente presso le sedi Inps e presso le ASL.

Oltre che su richiesta del datore di lavoro, la visita medica di controllo può essere disposta anche direttamente dall’Inps. A tal fine il lavoratore ha l’obbligo di indicare nella certificazione medica inviata l’indirizzo della località in cui si trova durante il periodo di malattia.

Il lavoratore inoltre è obbligato a rispettare l’orario di permanenza in casa (o dove risiede durante il periodo di malattia) nelle c.d. ore di reperibilità che di regola sono comprese nella fascia che va dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni, ivi compresi la domenica e i festivi; mentre per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità sono: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. Tale obbligo sussiste altresì per i lavoratori a progetto e per le categorie assimilate, iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonchè ai lavoratori assunti con il contratto di apprendistato.

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È prevista tuttavia una eccezione all’osservanza delle fasce di reperibilità per quei lavoratori che risultino affetti da malattie di natura psicologica o neurologica poichè la permanenza in casa potrebbe risultare controindicata ai fini di una rapida guarigione, ovviamente tale esonero dovrà essere contenuto nelle prescrizioni del medico curante.

Il servizio di richiesta delle visite mediche di controllo domiciliare e/o ambulatoriale da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati si effettua esclusivamente per via telematica.

L’assenza del lavoratore alla visita medica di controllo durante le prescritte fasce orarie di reperibilità potrà ritenersi assenza ingiustificata.

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