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Esenzione reperibilità per i lavoratori del settore privato:

L’INPS, con la Circolare n. 95 del 2016 sulla esenzione reperibilità, ha fornito informazioni circa l’applicazione della normativa relativa alle esenzioni reperibilità per i lavoratori del settore privato. Sono infatti esonerati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00) i lavoratori affetti da: patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria; stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Nello specifico si legge quanto segue nella Circolare n. 95/2016.

  1. Premessa

Con l’articolo 25del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Esenzioni reperibilità), nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha recentemente novellato l’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638,  inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” – Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni (all.1).

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Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Tuttavia, la norma fornisce solo una previsione astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da parte di una consistente platea di medici curanti estensori della certificazione, potrebbero essere suscettibili di diversificata interpretazione.

Ai fini dell’attuazione della sopra citata normativa, quindi, si rende necessario definire il campo soggettivo e oggettivo di applicazione.

  1. Campo di applicazione

Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che i lavoratori interessati, come da espresso riferimento contenuto nel decreto, sono quelli con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato rimanendo esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/95.

Con riferimento, invece, all’ambito di applicazione della norma, al fine di orientare correttamente e univocamente i soggetti coinvolti, l’Istituto, con l’approvazione del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli aspetti di rispettiva competenza, ha elaborato apposite linee guida, fornite in allegato (all.2), contenenti indicazioni sulla casistica di interesse.

Le suddette linee guida sono rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia e che, solo in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, dovranno:

  • apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
  • nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.

Al riguardo, si ricorda che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

  1. Controlli medico legali

L’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all’articolo 97 della Costituzione e le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale.

Pertanto, le indicazioni contenute nelle linee guida costituiscono un punto di riferimento anche in ottica di possibili verifiche da parte dell’Inps e dei datori di lavoro in merito all’attestazione di eventi che danno diritto all’esonero dalla reperibilità.

  1. Servizi ai datori di lavoro

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.

Pur ribadendo l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare nelle ipotesi sopracitate il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili  eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino  la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

  1. Istruzioni operative

L’Istituto ha già provveduto ad effettuare le modifiche procedurali finalizzate a recepire, nell’ambito del flusso automatizzato per la gestione dei certificati di malattia, le informazioni che consentono di selezionare i certificati relativi alle patologie di cui alla normativa in argomento.

Con successivo messaggio saranno fornite specifiche istruzioni alle Strutture territoriali Inps in merito alla gestione delle attività di monitoraggio e controllo medico legale illustrate nella presente circolare.

(Fonte: INPS)

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