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 Assunzione lavoratori extra Ue

Anche in tema di assunzione di lavoratori stranieri (extra UE) il Decreto ha apportato importanti novità contenute nell’art. 17, il quale testualmente recita: “Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati

1. La comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato di cui all’articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. All’articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l’autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.».

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3. L’autorizzazione al lavoro stagionale, di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorchè il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e’ esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorita’ consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all’articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

4. Al comma 3 dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.».

4-bis. All’articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero» sono soppresse.

4-ter. All’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici documenti» sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l’acquisizione d’ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l’iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonchè le misure idonee a garantire la celerità nell’acquisizione della documentazione.”

In particolare dunque nel caso di richiesta di lavoratori stagionali, una volta decorsi 20 giorni dalla richiesta allo Sportello immigrazione di assunzione di lavoratori stagionali, qualora lo Sportello non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore stagionale nell’anno precedente abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo.

La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso rispetto al datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Inoltre, per quanto riguarda la durata massima dell’autorizzazione al lavoro stagionale (si rammenta che il limite è di nove mesi), la durata dell’autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

In particolare, l’autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell’avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro.

In tale ipotesi il lavoratore è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell’autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.

Semplificazione procedure di assunzione e di collocamento obbligatorio

Anche in tema di procedure di assunzione e di collocamento obbligatorio il Decreto ha apportato importanti novità contenute nell’art. 18, il quale testualmente recita: “Art. 18 Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio

1. All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «Nel settore turistico» sono inserite le seguenti: «e dei pubblici esercizi».

1-bis. All’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale».

2. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «La comunicazione dell’assunzione deve essere effettuata al centro per l’impiego entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro».

3. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «al competente servizio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa »; b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d’ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell’impresa procedente»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «al servizio provinciale competente» sono sostituite dalle seguenti: «al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa»“.

Libro unico lavoro

In tema di libro unico del lavoro il Decreto ha apportato le seguenti novità contenute nell’art. 19, il quale testualmente recita: “Art. 19 Semplificazione in materia di libro unico del lavoro

1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate»“.

Appalti e responsabilità solidale per trattamenti retributivi e previdenziali

In tema di appalti e responsabilità solidale per trattamenti retrihutivi e previdenziali il Decreto ha apportato le seguenti novità contenute nell’art. 21, il quale testualmente recita: Art. 21 Responsabilità solidale negli appalti

1. L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».”.

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