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 Impresa agricola

In tema di impresa agricola il Decreto semplificazioni ha apportato le seguenti novità contenute nell’art. 25, il quale testualmente recita: “Art. 25 Misure di semplificazione per le imprese agricole

1. Al fine di semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi per l’erogazione agli aventi diritto di aiuti o contributi previsti dalla normativa dell’Unione europea nell’ambito della Politica agricola comune, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l’acquisizione delle informazioni necessarie, utilizza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i protocolli standard previsti nel sistema pubblico di connettività, anche le banche dati informatiche dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le modalità di applicazione delle misure di semplificazione previste dal presente comma sono definite con apposite convenzioni tra l’AGEA e le amministrazioni sopra indicate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamento. Le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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3. All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è aggiunto il seguente periodo: «Gli organismi pagatori, al fine della compiuta attuazione del presente comma, predispongono e mettono a disposizione degli utenti le procedure, anche informatiche, e le circolari applicative correlate.»“.

Impresa artigiana

Per quanto concerne le imprese artigiane il Decreto ha apportato le seguenti novità contenute nell’art. 36, il quale testualmente recita: “Art. 36 Privilegio dei crediti dell’impresa artigiana

1. All’articolo 2751-bis, primo comma, del codice civile, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonche’ delle societa’ ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;»”
.

Posta elettronica certificata (Pec)

Le imprese costituite in forma societaria che non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, devono provvedere, in base alle disposizioni dell’art. 37 del Decreto, a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012. Il citato art. 37 prevede testualmente quanto segue: “Art. 37 Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente: «6-bis. L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata».

Attività di panificazione

Il Decreto semplificazione all’art. 40 ha soppresso i vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva.

Sicurezza dei dati trattati

Il Decreto semplificazione all’art. 45 ha abolito:

– l’obbligo di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (Dps), in relazione al trattamento dei dati con strumenti elettronici;

– l’obbligo di autocertificare l’avvenuta tenuta del Dps da parte di coloro che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti;

– l’emanazione di norme semplificate per la tenuta del Dps da parte delle piccole e medie imprese, professionisti e artigiani;

– le disposizioni relative al contenuto del Dps

– l’obbligo di indicare nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio, se dovuta, l’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. Testualmente è previsto quanto segue: ” Art. 45 Semplificazioni in materia di dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì consentito quando è effettuato in attuazione di protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell’interno o con i suoi uffici periferici di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»; b) all’articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-bis.»; c) all’articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26“.

Credito di imposta per assunzioni nel Sud Italia

Il Decreto ha introdotto modifiche anche all’art. 2 della legge n. 106/2011 che ha reintrodotto il credito di imposta al Sud per nuove assunzioni con effetto retroattivo dal 14.5.2011.

Tale modifiche comportano quanto segue:

1) l’assunzione agevolata deve essere effettuata non più entro 12 mesi, ma entro 24 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 e quindi entro il 14 maggio 2014;

2) l’incremento occupazionale agevolato deve avvenire nei 24 mesi successivi al 14 maggio 2011;

3) la base occupazionale cui riferire l’assunzione per verificare l’incremento è quella dei 12 mesi precedenti l’assunzione e non più quella dei 12 mesi precedenti il 14 maggio 2011;

4) il credito di imposta deve essere compensato nel mod. F24 entro due anni dalla data di assunzione.

Testualmente l’art. 59 stabilisce: “Art. 59 Disposizioni in materia di credito d’imposta

1. All’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «L’assunzione deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»; b) al comma 2 le parole: «nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto»; c) al comma 3 le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di assunzione.»; d) al comma 6 le parole: «entro tre anni dalla data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla data di assunzione»; e) al comma 7, lettera a), le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dal seguente testo «alla data di assunzione»; f) dopo il comma 8 e’ inserito il seguente: «8-bis. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 9; con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalita’ di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.»; g) al comma 9, al primo periodo le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8» e sono soppressi gli ultimi tre periodi.

2. Le modifiche introdotte con il comma 1 hanno effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

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