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 Maternità: astensione anticipata dal lavoro

Il Decreto semplificazioni ha apportato novità anche in tema di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, che sarà disposta dalla Direzione Territoriale del lavoro e dalla Asl competente. Ecco di seguito il testo:

Art. 15 Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012, all’articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»; b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»; c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constati» è sostituita dalla seguente: «emerga»; d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono soppresse“.

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Prestazioni sociali agevolate e contenzioso previdenziale

All’art. 16 il Decreto semplificazioni ha introdotto le seguenti in tema di prestazioni sociali agevolate e contenzioso previdenziale:

Art. 16 Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all’INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ all’articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalita’ definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonche’ con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell’INPS, alimentano il Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonchè, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull’attivita’ degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell’assistenza nonchè sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonche’ al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell’erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall’INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell’INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall’INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonchè, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. L’INPS rende note le informazioni così raccolte all’interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all’assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all’anno precedente.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del comma 3 del presente articolo.

5. All’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo la parola «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»; b) il terzo periodo è soppresso; c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»; d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l’INPS comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonchè il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate. L’ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».

6. All’articolo 7, comma 2, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».

6-bis. All’articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti: «alle cancellazioni dall’anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,».

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell’INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»; b) all’articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per gli effetti del presente comma sono inviate all’Ente mediante l’utilizzo dei sistemi di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l’Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonche’ di quanto stabilito dal citato articolo 38, l’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».

9. All’articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».

10. Dall’attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica“.

Per cui riassumendo:

– gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all’Inps le informazioni

sui beneficiari e sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi in loro possesso;

– le comunicazioni precedenti, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell’Inps, finiscono all’interno del Casellario dell’assistenza gestito dall’Inps stesso;. I

– in caso di indebita fruizione di prestazioni sociali, la sanzione prevista dall’art. 38 della legge n. 122/2010 (da 500 a 5.000 euro) non è più di competenza dell’Inps ma dell’ente erogatore;

– in caso di discordanza rilevata, l’Inps comunica gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore Isee ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.

– a far data dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell’Inps si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate;

– inoltre con apposito decreto saranno individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell’Inps motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, il termine annuale del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica;

– la regola secondo cui gli enti previdenziali sono tenuti a pagare gli interessi legali sulle prestazioni dovute a seguito di domande accolte dopo i termini previsti, presuppone l’invio di tutti gli atti da parte degli interessati in via telematica compresa la posta elettronica certificata. L’Ente previdenziale deve comunicare sempre tramite modalità telematiche gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati

alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. L’obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale;

– nei procedimenti giurisdizionali in cui è parte l’Inps, con esclusione del giudizio davanti alla Cassazione, l’Inps stesso è rappresentato e difeso direttamente da propri funzionari dipendenti.

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