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Come si prepara il fascicolo di Studio (appello):

Una volta compilato il fascicolo dello Studio legale con l’indicazione delle parti (appellante e appellato), occorre inserire all’interno i seguenti atti e documenti:

 

  • originale del ricorso in appello + 4 copie (se la controparte è una sola, se sono più, si dovranno fare tante copie in più per quante sono le parti che verranno chiamate in giudizio);

  • copia autentica “uso appello” della sentenza di primo grado + 4 copie;

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  • fascicolo di parte del primo grado del giudizio (cioè quello che si è depositato nel giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sezione Lavoro e che contiene il ricorso e la relativa documentazione);

  • indice (cioè l’elenco degli atti e documenti che vengono prodotti e depositati presso la Corte di Appello);

Giunti a questo punto occorre fare attenzione perchè taluni documenti vanno spillati al fascicolo di parte, mentre acuni dovranno essere lasciati liberi.

Nello specifico:

si spillano al fascicolo

  • l’indice

  • e la copia autentica della sentenza di primo grado impugnata;

vanno invece lasciate libere:

  • le 4 copie della sentenza impugnata;

  • il ricorso in appello in originale + le 4 copie;

  • il fascicolo di parte del giudizio di primo grado.

L’originale del ricorso in appello non va spillata al fascicolo di parte perchè dopo l’ultima pagina dell’atto verrà aggiunto d’ufficio il c.d. Decreto di fissazione dell’udienza, ove il Presidente della Sezione Lavoro indicherà la data della prima udienza e il Collegio innanzi al quale la causa verrà discussa.

Una precisazione: il fascicolo di parte del giudizio in primo grado viene rilasciato a vista dall’Archivio della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma (viale Giulio Cesare n. 54, passando dall’ingresso ove si trova la sbarra e procedendo subito a sinistra sulla strada in discesa), mediante compilazione dell’apposito modulo (n.b. se non va personalmente l’avvocato costituito nel giudizio di primo grado è necessaria la sua delega, su carta intestata dello Studio, in favore di colui che andrà a ritirarlo).

Una volta preparato il fascicolo di parte occorre compilare il c.d. modulo con il codice a barre. Tale modulo è reperibile sul sito internet del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo: www.processotelematico.giustizia.it.

Una volta aperta tale pagina, a sinistra dello schermo del vostro pc, troverete una finestra con i menù di navigazione.

A questo punto seguire le seguenti indicazioni:

  • cliccare sulla voce “Download”;

  • attendere l’apertura della pagina;

  • andare fino alla griglia nominata proprio “codice a barre” (a circa metà della pagina);

  • scaricare, cliccandoci sopra, una versione del Modulo codice a barre, compatibile con il sistema operativo del vostro pc (es. Windows Vista, Seven, Linux, ecc.);

  • dopo che si è scaricato il Modello (che è in formato zip) compilarlo inserendo i dati del difensore e i dati del proprio assistito.

Dopo aver iscritto a ruolo mediante deposito del fascicolo di parte presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello Civile di Roma (via R. Romei n. 2) occorre attendere una settimana e poi si potrà effettuare un primo controllo (presso l’ufficio che si trova non appena si entra nella Corte di Appello a destra) utilizzando il nome delle parti (appellante e appellato) per conoscere il numero di ruolo generale assegnato alla causa.

Saranno necessari controlli periodici per conoscere il nome dei magistrati componenti del Collegio a cui è stata assegnata la causa e la fissazione della data di udienza.

Non appena viene fissata la data di udienza occorre chiedere le copie del ricorso in appello con in calce il decreto di fissazione dell’udienza, che dovranno essere in seguito notificate alla controparte (o alle controparti) nei termini di legge. Tale richiesta va effettuata presso l’Archivio della Sezione Lavoro della Corte di Appello. Se le copie non vengono richieste personalmente dall’avvocato costituito in giudizio, occorrerà anche in questo caso che quest’ultimo rilasci una delega su carta intestata del suo Studio in favore della persona che andrà a richiedere le copie dell’atto. Le copie del ricorso in appello vengono rilasciate imediatamente al momento della richiesta.

Una volta prese le copie del ricorso in appello, occorre redigere sull’ultima pagina la relata di notifica e poi si potrà procedere alla notifica del ricorso in appello alla controparte recandosi presso l’Ufficio Notifiche di Roma (n.b. l’Ufficio addetto alle notifiche delle cause di lavoro, previdenziali, ecc. è situato al primo di viale Giulio Cesare n. 52). La formula da utilizzare per la relata di notifica potrebbe essere a titolo esemplificativo la seguente: “Ad istanza dell’avv. [completare] nella sua qualità di difensore del/della sig./sig.ra/società [completare] io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche della Corte di Appello Civile di Roma ho notificato copia conforme del presente ricorso in appello al sig./sig.ra/società [completare] ivi recandomi e consegnandone una copia a mani di ………., (oppure: a mezzo del servizio postale ….)

Il codice di procedura civile, per quanto concerne la fissazione dell’udienza di discussione e i termini per la notifica stabilisce all’art. 435 quanto segue: “Il presidente della corte di appello (1) entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l’udienza di discussione dinanzi al collegio.

L’appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all’appellato. (2)

Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all’estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

  1. Le parole “del tribunale” sono state sostituite dalle parole “della corte di appello” dal D.Lgs. 19.2.1998, n. 51

  2. La Corte costituzionale con sentenza 14 gennaio 1977, n. 15 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all’appellato.”

Poichè a norma dell’art. 436 c.p.c. parte appellata ha l’onere di costituirsi entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza di prima comparizione, sarà molto utile recarsi entro tale termine alla Cancelleria del Collegio della Corte di Appello cui è stata assegnata la causa a ritirare una copia della memoria di controparte per conoscere in anticipo quanto ivi contenuto, le eventuali eccezioni preliminari e di merito sollevate, ecc.

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