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L’ aspettativa per cure termali è regolata dall’art. 16, commi 4 e 5, della L.n. 412/1991 il quale prevede che sarà compito del Ministero della Salute identificare, mediante decreto, le patologie che possono trovare reale beneficio delle cure termali, con l’indicazione altresì degli strumenti di controllo per evitare eventuali abusi. Quindi, secondo il comma 5 cit., “le prestazioni idrotermalipossono essere fruite dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, anche al di fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative ad affezioni o stati patologici per la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo trattamento termale motivatamente prescritto da un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INAIL, motivatamente prescritto dai medici del predetto Istituto. Le prescrizioni mediche di cui sopra vengono rilasciate con l’osservanza del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 4.”

Appare chiaro dunque, dalla lettura della norma, che soltanto in casi eccezionali si potrà ricorrere al congedo straordinario o aspettativa per poter usufruire delle cure idrotermali. Tali ipotesi sono stabilite dall’art. 2 del D.M. 12.8.1992 (“Condizioni e modalità di ammissione dei lavoratori subordinati a fruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari”) il quale prevede che: “1. Nella prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il medico specialista della USL o dell’INAIL deve esprimere, con riferimento alla specificità e/o gravità della malattia, allo stato evolutivo della stessa, alle modalità di effettuazione del trattamento termale e all’eventuale programma terapeutico o riabilitativo in cui il trattamento è inserito, un motivato giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura termale se non differita sino alle ferie e ai congedi ordinari. Il medico specialista indica nella prescrizione il termine massimo entro cui la cura termale deve iniziare. La prescrizione dello specialista deve essere suffragata, salvo casi di conclamata evidenza clinica, da specifici accertamenti strumentali o di laboratorio. 3. Per essere ammessi a fruire del regime erogativo di cui al presente articolo i lavoratori interessati, salve le specifiche procedure INAIL, debbono presentare alla USL di residenza la relativa proposta del medico di base entro cinque giorni dalla data di redazione. 4. I lavoratori autorizzati debbono trasmettere, entro i termini di cui all’art. 15, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155, al proprio datore di lavoro copia della autorizzazione-impegnativa, rilasciata dalle USL di residenza, su cui, a cura della stessa USL, deve essere stampigliato evidente riferimento all’art. 16, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; il medesimo documento, con acclusa copia della motivata prescrizione medico-specialistica, deve essere trasmesso, entro gli stessi termini, all’INPS dai lavoratori aventi diritto all’indennità economica. 5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti comma comporta per il lavoratore la perdita dei benefici derivanti dallo specifico regime erogativo sul rapporto di lavoro e su quello previdenziale; i benefici medesimi non competono se la cura è effettuata presso uno stabilimento termale non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale“.

Ciò sta dunque a significare che per poter richiedere l’aspettativa straordinaria per cure idrotermali è necessario che nella prescrizione del medico competente sia chiaramente indicato che per la particolare entità della patologia (verificata attraverso specifici accertamenti strumentali o di laboratorio) la cura non potrà essere differita fino alle ferie o ai congedi ordinari, ma dovrà essere efffettuata con tempestività al fine di salvaguardare la salute del malato.

I lavoratori tossicodipendenti invece, in base a quanto previsto dalla L.n. 162/1990 potranno richiedere l’aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto per tutta la durata del trattamento disintossicante (tale periodo però non può essere superiore a tre anni). Dello stesso diritto, ossia dell’aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto, godono anche i familiari di tossicodipendenti sottoposti a terapia disintossicante, qualora si attesti da parte del servizio di cura, la necessità della loro presenza e intervento al fine di agevolare il recupero del tossicodipendente.

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