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Se alla scadenza del termine apposto al contratto, o anche successivamente prorogato, il rapporto di lavoro prosegue ancora per qualche giorno, scatterà a carico del datore di lavoro una sanzione pecuniaria a favore del lavoratore- Tale breve prosecuzione non comporterà la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ma – come si diceva – il datore di lavoro sarà tenuto a versare al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno in più da questi lavorato come segue:

  • 20% in più fino per i primi 10 giorni;

  • 40% in più dall’undicesimo al ventesimo giorno (per i contratti di durata di sei mesi) o trentesimo giorno (per i contratti di durata superiore a sei mesi).

Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno (se il contratto ha una durata inferiore a sei mesi), oppure oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto a termine viene considerato a tempo indeterminato dalla scadenza del primo contratto.

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Inoltre se il lavoratore viene riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla scadenza di un contratto a termine di durata fino a sei mesi, oppure entro un periodo di 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto verrà considerato a tempo indeterminato.

Se invece il lavoratore è stato assunto con due contratti a termine senza soluzione di continuità, ossia senza le pause tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione del primo contratto.

Trattamento retributivo

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia (o 13° mensilità), il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento che l’azienda garantisce ai suoi dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

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