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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 27194 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Anche in assenza di opposizione permane la prescrizione quinquennale (e non decennale, come vantava l’INPS) dei contributi anche se contestati con cartella esattoriale” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 29.10.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa.

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione proposta da … avverso due intimazioni di pagamento aventi ad oggetto contributi INPS omessi per gli anni 2007 e 2008. La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, argomentava che le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni erano state notificate il 20.4.2009 e il 21.4.2009 e non avevano costituito oggetto di opposizione, sicché il debito si era stabilizzato ed era soggetto a prescrizione decennale, che nel caso non era ancora decorsa.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione …

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Con il primo motivo di ricorso, per quel che qui interessa, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il potere di riscossione coattiva dei contributi resta assoggettato alla prescrizione quinquennale, anche nel caso di carte esattoriali non impugnate.

E la Corte Suprema ha ritenuto manifestamente fondato tale motivo, anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Von la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quelle ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

Dovendosi dare seguito a tele condivisibile orientamento, ha proseguito la Corte nella sentenza 27194/2018, la soluzione adottata dalla Corte di appello di Roma su tale aspetto non risulta corretta e conforme al diritto, al che consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio al giudice di merito, per un nuovo esame che ne tenga conto.

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