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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 20464 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Nei licenziamenti collettivi deve pesare la condizione economica del lavoratore che non può limitarsi alla semplice verifica delle persone a carico da un punto di vista fiscale: criterio che potrebbe risultare riduttivo” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 3.8.2018).

Ecco i fatti di causa.

Con la sentenza n. 443/2016 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia n. 296/2015 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, ha rigettato l’opposizione proposta avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale del 31.3/1.4.2015 con cui era stato accolto il ricorso di … la quale aveva chiesto che fosse dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimatole in data 9.7.2014, nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991, con condanna dell’ … spa alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha rilevato che:

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1.Il giudice dell’opposizione aveva errato nell’interpretare il criterio di selezione dei licenziandi rappresentato dai carichi di famiglia come equivalente ai carichi risultanti dalla dichiarazione IRPEF e, di conseguenza, nel valutare legittimo il recesso sul presupposto del rispetto del criterio medesimo da parte della società per una pluralità di ragioni costituite: a) dall’assenza di un qualsiasi cenno, nel testo di legge, sotto il profilo letterale, che autorizzasse tale interpretazione; b) dalla ratio del criterio che era quello di dare valore alla condizione economica della famiglia rappresentato dall’indice del peso derivante dal numero dei componenti; c) nel caso in esame, dal fatto che anche sotto il profilo fiscale le due figlie della lavoratrice risultavano a carico del 50% e che di tale circostanza il datore di lavoro ne aveva avuto conoscenza;

2.ogni altra questione sull’aliunde perceptum e percipiendum era conseguentemente assorbita.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la società datrice di lavoro che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

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