
Il nodo tra riduzione del personale e mobilità interna: un problema strutturale del diritto del lavoro italiano
Quando un’azienda affronta una crisi economica o una ristrutturazione organizzativa, la prima tentazione è spesso quella di evitare la procedura di licenziamento collettivo ricorrendo a strumenti apparentemente meno onerosi: il trasferimento di sede, la riduzione dell’orario di lavoro, il distacco temporaneo. Questa strategia, comprensibile dal punto di vista gestionale, si scontra tuttavia con un quadro normativo e giurisprudenziale che tende a tutelare la sostanza dei diritti dei lavoratori al di là delle forme adottate dal datore. Capire quando il trasferimento costituisce una misura organizzativa legittima e quando invece diventa un espediente per aggirare le garanzie procedurali del licenziamento collettivo è oggi una delle questioni più delicate del diritto del lavoro italiano, resa ancora più complessa dall’evoluzione della nozione europea di licenziamento collettivo e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il quadro normativo di riferimento: legge 223/1991 e Codice Civile
Il licenziamento collettivo in Italia trova la sua disciplina fondamentale nella legge n. 223 del 1991, in particolare negli articoli 4 e 24. Queste disposizioni distinguono due fattispecie principali: la messa in mobilità, che riguarda i lavoratori in esubero a seguito di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva, e la riduzione del personale in senso stretto, che interviene quando l’impresa decide di contenere strutturalmente la propria forza lavoro. In entrambi i casi, la legge impone una procedura articolata che coinvolge le organizzazioni sindacali e, in determinate fasi, le istituzioni pubbliche competenti.
Parallelamente, l’articolo 2103 del Codice Civile disciplina il trasferimento individuale del lavoratore, stabilendo che esso può avvenire soltanto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. La formulazione non è casuale: il legislatore ha voluto che il trasferimento non fosse uno strumento discrezionale nelle mani del datore di lavoro, ma una misura ancorata a esigenze oggettivamente verificabili. Questa previsione costituisce il primo presidio normativo contro l’uso distorto della mobilità interna come alternativa surrettizia al licenziamento.
La procedura di consultazione sindacale: contenuto e funzione
Prima di procedere al licenziamento collettivo, il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali — o, in loro assenza, alle associazioni di categoria — le ragioni che determinano la situazione di esubero, il numero e i profili professionali dei lavoratori coinvolti, i tempi previsti per l’attuazione del programma e le eventuali misure alternative. Questa comunicazione apre una fase di consultazione che deve svolgersi in buona fede, con l’obiettivo dichiarato di esaminare le possibilità di ridurre il numero dei licenziamenti, di attenuarne le conseguenze e di favorire il reimpiego dei lavoratori interessati.
La procedura non è un adempimento formale da sbrigare rapidamente: la sua ratio è quella di creare uno spazio negoziale reale, in cui le parti possano valutare soluzioni alternative prima che il recesso diventi definitivo. Tra le misure che possono emergere dalla consultazione figurano la riduzione dell’orario di lavoro, il ricorso agli ammortizzatori sociali, la riqualificazione professionale e, appunto, il trasferimento di personale da unità produttive in esubero ad altre in cui vi sia necessità di manodopera. Il punto critico è che queste misure devono emergere dalla procedura, non essere utilizzate per eluderla.
Quando il trasferimento è misura legittima e quando diventa elusione
La distinzione tra trasferimento legittimo e trasferimento elusivo non è sempre nitida, ma la logica giuridica che la sorregge è abbastanza chiara. Un trasferimento è legittimo quando risponde a una genuina esigenza organizzativa dell’impresa: l’apertura di una nuova sede, la necessità di rafforzare un reparto carente di personale specializzato, la sostituzione di un lavoratore assente per un periodo prolungato. In questi casi, la misura persegue un obiettivo produttivo autonomo e non è strumentale all’eliminazione di una posizione lavorativa.
Il trasferimento diventa invece sospetto — e potenzialmente illegittimo — quando si configura come una risposta a una situazione di esubero strutturale che avrebbe dovuto essere gestita attraverso la procedura di licenziamento collettivo. Ciò accade tipicamente quando l’azienda, pur avendo identificato un numero significativo di posizioni in esubero, anziché avviare la procedura prevista dalla legge 223/1991, dispone trasferimenti di massa verso sedi lontane, sapendo che una parte dei lavoratori rifiuterà il trasferimento e rassegnerà le dimissioni o sarà licenziata per giusta causa. In questo schema, il trasferimento non è una misura organizzativa, ma uno strumento per indurre la fuoriuscita volontaria dei lavoratori, aggirando le garanzie procedurali e sostanziali del licenziamento collettivo.
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Il criterio della funzione prevalente
Per distinguere le due situazioni, la dottrina e la giurisprudenza tendono ad adottare un criterio funzionale: occorre verificare quale sia la funzione prevalente della misura adottata. Se il trasferimento serve principalmente a soddisfare un’esigenza produttiva dell’impresa, è legittimo anche se comporta sacrifici per il lavoratore. Se invece il trasferimento serve principalmente a liberarsi di determinati lavoratori senza dover affrontare la procedura di licenziamento collettivo, si è in presenza di un atto in frode alla legge, con le conseguenze che ne derivano in termini di nullità o inefficacia del recesso.
Questo criterio richiede un’analisi concreta delle circostanze: la distanza della nuova sede rispetto a quella di origine, la presenza o meno di effettive carenze di organico nella sede di destinazione, la contestualità tra il trasferimento e una situazione di esubero documentata, la selettività nella scelta dei lavoratori trasferiti. Quando questi elementi convergono nel senso di una funzione elusiva, il giudice è chiamato a riqualificare la fattispecie e ad applicare la disciplina del licenziamento collettivo.
La dimensione europea: la nozione autonoma di licenziamento collettivo
Il diritto dell’Unione Europea svolge un ruolo crescente in questa materia. La Direttiva 98/59/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ha introdotto una nozione di licenziamento collettivo che non coincide necessariamente con quelle nazionali. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sviluppato nel tempo un’interpretazione estensiva di questa nozione, volta a garantire l’effetto utile della direttiva e a impedire che gli Stati membri o i datori di lavoro possano eluderla attraverso qualificazioni formali difformi dalla sostanza economica delle operazioni.
In questo contesto si inserisce la pronuncia della CGUE del 4 settembre 2025 nella causa C-249/24, che affronta specificamente la nozione europea di licenziamento collettivo e la portata della Direttiva 98/59. Sebbene i dettagli applicativi di questa sentenza richiedano un’analisi approfondita della motivazione, la sua esistenza conferma che la tensione tra qualificazione formale degli atti datoriali e tutela sostanziale dei lavoratori è un tema vivo e in evoluzione anche a livello sovranazionale. Per approfondire questa dimensione europea, è possibile consultare l’analisi disponibile su Lavoro Diritti Europa, che ricostruisce il percorso interpretativo della Corte sul punto.
L’effetto utile della direttiva e il divieto di elusione
Il principio dell’effetto utile impone che le disposizioni della direttiva non siano svuotate di contenuto da qualificazioni nazionali che ne restringano artificialmente il campo di applicazione. In pratica, questo significa che se uno Stato membro — o un singolo datore di lavoro — adotta misure che producono gli stessi effetti economici e sociali di un licenziamento collettivo, ma che formalmente non vengono qualificate come tali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se la disciplina protettiva della direttiva debba comunque applicarsi. Il trasferimento di massa che determina di fatto la fuoriuscita di un numero significativo di lavoratori potrebbe rientrare in questo schema.
La riduzione dell’orario come alternativa: possibilità e limiti
Accanto al trasferimento, un’altra misura frequentemente evocata come alternativa al licenziamento collettivo è la riduzione dell’orario di lavoro, spesso accompagnata dal ricorso agli ammortizzatori sociali come la Cassa Integrazione Guadagni. Questa misura è esplicitamente prevista dalla legge come strumento da valutare in sede di consultazione sindacale, e la sua adozione in buona fede può effettivamente escludere o ridurre la necessità di procedere al licenziamento.
Tuttavia, anche la riduzione dell’orario può essere utilizzata in modo distorto. Se il datore riduce l’orario non per far fronte a una crisi temporanea, ma per rendere economicamente insostenibile la permanenza dei lavoratori nell’impresa, inducendoli alle dimissioni, si ripropone lo stesso schema elusivo già descritto per il trasferimento. La giurisprudenza è attenta a distinguere la riduzione dell’orario come misura di salvaguardia occupazionale dalla riduzione dell’orario come pressione indiretta verso l’uscita volontaria.
I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare
Quando la procedura di licenziamento collettivo viene correttamente avviata, si pone il problema dei criteri di scelta dei lavoratori da includere nel programma di esubero. La legge 223/1991 indica criteri che devono essere applicati in coerenza con le finalità del contratto collettivo eventualmente stipulato in sede di consultazione: in linea di massima, si considerano le esigenze tecnico-produttive e organizzative, i carichi di famiglia e l’anzianità di servizio. Questi criteri devono essere applicati in modo oggettivo e verificabile, non possono essere utilizzati per mascherare selezioni discriminatorie o ritorsive.
Il rispetto dei criteri di scelta è uno degli aspetti più frequentemente contestati in sede giudiziaria. Un lavoratore che ritenga di essere stato incluso nel programma di esubero in violazione dei criteri legali o contrattuali può impugnare il licenziamento chiedendo l’accertamento della sua illegittimità. Per una panoramica sui criteri di scelta applicabili, si rimanda alla documentazione disponibile su Studio Legale Luciano, che offre un’analisi pratica della materia.
Il divieto di selezione arbitraria e il sindacato giurisdizionale
Il giudice del lavoro può sindacare la correttezza dell’applicazione dei criteri di scelta, verificando se il datore abbia effettivamente applicato i parametri dichiarati o se li abbia manipolati per raggiungere un risultato predeterminato. Questo controllo giurisdizionale è uno degli strumenti più efficaci di tutela dei lavoratori nell’ambito del licenziamento collettivo, perché permette di smascherare situazioni in cui la procedura è stata formalmente rispettata ma i criteri di selezione sono stati applicati in modo da colpire lavoratori sindacalmente attivi, anziani, o comunque sgraditi per ragioni estranee alle esigenze produttive.
Le conseguenze della violazione della procedura di consultazione
La violazione della procedura di consultazione sindacale prevista dalla legge 223/1991 comporta conseguenze di rilievo, che variano a seconda della gravità e della natura dell’inadempimento. In linea generale, l’omissione totale della procedura o la sua conduzione in modo radicalmente deficitario determina l’inefficacia dei licenziamenti intimati, con obbligo di reintegrazione o di corresponsione di un’indennità risarcitoria secondo i criteri applicabili al caso concreto. La mancata comunicazione delle informazioni essenziali alle organizzazioni sindacali, o il rifiuto di procedere all’esame congiunto richiesto, sono vizi che incidono sulla validità dell’intero procedimento.
Occorre tuttavia distinguere tra vizi formali e vizi sostanziali. Non ogni irregolarità procedurale comporta automaticamente l’invalidità dei licenziamenti: la giurisprudenza tende a valutare se il vizio abbia concretamente pregiudicato la possibilità per le parti sindacali di esercitare il loro ruolo negoziale. Un ritardo nella comunicazione, se non ha impedito lo svolgimento della consultazione, potrebbe non determinare l’inefficacia dei recessi; al contrario, la comunicazione di informazioni false o incomplete, che abbia indotto le organizzazioni sindacali ad accettare un accordo che altrimenti non avrebbero sottoscritto, è un vizio grave che investe la validità dell’intero procedimento.
Prospettive operative per il datore di lavoro e il lavoratore
Per il datore di lavoro che si trovi ad affrontare una situazione di esubero, la lezione principale che emerge da questo quadro normativo è che la trasparenza procedurale non è soltanto un obbligo legale, ma anche una strategia difensiva. Avviare correttamente la procedura di consultazione, fornire alle organizzazioni sindacali tutte le informazioni rilevanti, applicare in modo coerente i criteri di scelta e documentare ogni passaggio del processo riduce significativamente il rischio di contenzioso successivo.
Per il lavoratore, invece, è fondamentale sapere che il semplice fatto di ricevere un trasferimento o una riduzione dell’orario in un contesto di ristrutturazione aziendale non esclude automaticamente la tutela del licenziamento collettivo. Se le circostanze concrete suggeriscono che la misura adottata dal datore è funzionalmente equivalente a un licenziamento, è possibile agire in giudizio per ottenere la riqualificazione della fattispecie e l’applicazione delle garanzie procedurali e sostanziali previste dalla legge 223/1991. In questo senso, la consulenza di un professionista esperto in diritto del lavoro è indispensabile per valutare la strategia più efficace.
Conclusioni: forma e sostanza nel diritto del licenziamento collettivo
Il tema del rapporto tra licenziamento collettivo e misure alternative come il trasferimento o la riduzione dell’orario rivela una tensione profonda e strutturale del diritto del lavoro: quella tra la libertà organizzativa dell’impresa e la tutela dei lavoratori di fronte alle conseguenze delle scelte economiche datoriali. Il legislatore italiano, in linea con le indicazioni del diritto europeo, ha scelto di presidiare questa tensione attraverso procedure partecipative che impongono al datore di confrontarsi con le rappresentanze sindacali prima di adottare misure di riduzione del personale. Eludere queste procedure attraverso strumenti alternativi formalmente neutri, ma sostanzialmente equivalenti al licenziamento, non è una via percorribile senza rischi significativi. La giurisprudenza — nazionale ed europea — continua a sviluppare strumenti interpretativi sempre più sofisticati per guardare oltre la forma degli atti datoriali e valutarne la sostanza economica e sociale, confermando che la tutela del lavoratore nel licenziamento collettivo è un presidio che l’ordinamento intende mantenere effettivo, non solo nominale.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







