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Dispositivo vigilante quale strumento di controllo del macchinista

Dispositivo vigilante quale strumento di controllo del macchinista

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 5 del 2018, ha risposto ad una istanza avanzata dalla FerCargo in merito al dispositivo vigilante:

Tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 4 del 2018, ha risposto ad una istanza avanzata dalla Provincia Autonoma di Trento sui tirocini formativi del seguente tenore: «[…] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” curato dall’Agenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro prevista dalla Legge 107/15.  Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del “Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani” e in alcuni casi di alternanza scuola – lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[…] ».

Nello specifico il richiedente ha chiesto di conoscere “se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso”.

Al riguardo, la Commissione ha evidenziato quanto segue:

 Premesso che:

– il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 – “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” – articolo 1, comma 1, rubricato “ambito di applicazione” – stabilisce che : “Il presente decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1, l’intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa”;

– il successivo comma 2 del citato articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede quanto segue: “I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.[…]”;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” – articolo 2 , comma 1, rubricato “Definizioni” stabilisce che: “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”;

il successivo articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato “computo dei lavoratori” prevede che: “Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: […] b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento […]”;

la risposta al quesito pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 1 ottobre 2012 ha precisato che «dalla definizione fornita dall’articolo 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si evince che al lavoratore è equiparato, ai fini dell’applicazione della normativa in materia, anche “chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale, sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta»;

con la risposta ad interpello n. 1 del 2 maggio 2013 la Commissione ha fornito indicazione in merito al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi;

– la legge 13 luglio 2015, n. 107 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” – all’articolo 1, comma 7, lettera o) stabilisce “un incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione”;

–  il decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 – “Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità’ di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” – articolo 1, comma 2, prevede che : “Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”;

–  l’articolo 5 del predetto decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 195 detta una particolare regolamentazione della “Salute e sicurezza” nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro;

la Commissione ha ritenuto che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

Credito d’imposta per la formazione del personale 4.0, pubblicato il decreto

Il MISE, con comunicato di ieri 25 giugno, rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno scorso il decreto contenente disposizioni applicative del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

Sanzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, aumento dal 1° luglio

L’INL, con Lettera Circolare n. 314 del 2018, ha reso noto che le “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.

Ufficio dirigenziale, la reggenza dà diritto alle differenze retributive

Contributi a fondo perduto, al via le erogazioni per i titolari di partita IVA

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16698 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di reggenza di un ufficio dirigenziale va riconosciuto il diritto del lavoratore a ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni. Nel caso specifico vanno ricompresi anche gli elementi accessori e, dunque, sia la retribuzione di posizione che quella di risultato, superando la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 26.6.2018).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza n. 16698/2018.

Con sentenza in data 30 agosto 2012 la Corte d’Appello di Bologna: 1) respinge l’appello principale del Ministero della Giustizia avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 965/2006 di accoglimento, con condanna generica e decorrenza dal 22 gennaio 2002, della domanda di … – all’epoca dipendente del Ministero inquadrato nell’area C, posizione economica C3 – diretta al riconoscimento delle differenze retributive (con accessori di legge) per lo svolgimento di fatto, per vacanza del posto, di mansioni proprie di una qualifica superiore di dirigente di seconda fascia (avvenuto dal 28 maggio 1997 al 12 novembre 2001); 2) accoglie parzialmente l’appello incidentale del … e per l’effetto condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere al dipendente una somma pari alle suddette differenze retributive, non comprendente la retribuzione di posizione, parte variabile, e la retribuzione di risultato.

La Corte territoriale, per quel che qui interessa, precisa che:

  1. La preposizione piena ed incondizionata all’ufficio dirigenziale in oggetto protrattosi per circa tre anni comporta la grave presunzione dell’avvenuta esplicazione delle mansioni proprie del titolare del relativo posto in pianta organica, pacificamente vacante;
  2. I conteggi effettuati dal dipendente non sono stati contestati, sicchè non è necessaria una CTU contabile;
  3. Non possono esser riconosciute la retribuzione di posizione, parte variabile, e la retribuzione di risultato, perché esse postulano l’attribuzione anche formale dell’incarico nonché conseguenti valutazioni e “graduazioni”, nell’ambito delle risorse complessive, in base alla contrattazione collettiva.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore che è stato accolto dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra enunciato.

Impugnativa del licenziamento del sindacato e del lavoratore, la decadenza

Impugnativa del licenziamento del sindacato e del lavoratore, la decadenza

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16591 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di impugnativa di licenziamento: “Il sindacato è idoneo a valutare gli interessi del lavoratore iscritto e a proporre, nel suo interesse e a prescindere dalla conoscenza di questi, l’ impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni, ma qualora entro lo stesso termine, il lavoratore abbia avanzato autonoma impugnazione, il successivo termine di decadenza per proporre ricorso giudiziale decorre da quest’ultima impugnazione” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 25.6.2018).

Illecito disciplinare per accuse al datore, negata la sussistenza dalla Cassazione

Illecito disciplinare per accuse al datore, negata la sussistenza dalla Cassazione

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16590 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “non costituisce illecito disciplinare, né fattispecie determinativa da danno ingiusto, attribuire al proprio datore di lavoro, in uno scritto difensivo, atti o fatti, pur non rispondenti al vero, concernenti in modo diretto e immediato l’oggetto della controversia” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 25.6.2018).

Sanzioni disciplinari nulle, il diritto al risarcimento del lavoratore

Sanzioni disciplinari nulle, il diritto al risarcimento del lavoratore

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16256 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “L’applicazione di sanzioni disciplinari poi dichiarate nulle è fonte di risarcimento” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 21.6.2018).

ENPALS, l’obbligo di iscrizione e la definizione di spettacolo secondo la cassazione

ENPALS, l’obbligo di iscrizione e la definizione di spettacolo secondo la cassazione

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16253 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “L’obbligo di iscrizione all’Enpals riguarda i lavoratori dello spettacolo e per spettacolo si intende qualsiasi rappresentazione che si svolge davanti ad un pubblico “appositamente convenuto”, o appresa da un pubblico più ampio grazie alla tecnica. Il ricorso riguardava dee jay, cantanti tecnici del suono ecc.” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 21.6.2018)

Mobbing e demansionamento, il punto di vista della Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 16247 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto: “Il giudice, ai fini della valutazione del mobbing e del demansionamento, non può limitarsi a considerare ammissibile e quasi inevitabile il sarcasmo dei compagni di lavoro nei confronti del collega, dipendente delle poste, che considerava dequalificante la mansione di portalettere. Per i giudici di merito l’uomo, caratterialmente, dimostrava una “notoria ancestrale ripugnanza” per attività utili o sociali a fronte di una netta preferenza per le mansioni da svolgere seduto alla scrivania” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 21.6.2018).

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