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L’INL, con Lettera Circolare n. 314 del 2018, ha reso noto che le “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.

L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni amministrative  attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell’1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

L’INL fa presente altresì che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione” (v. anche: Quadro riepilogativo).

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A titolo esemplificativo: un datore di lavoro che non provvede ad effettuare la valutazione dei rischi, oppure non procede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione era soggetto a:

  • arresto da tre a sei mesi;
  • sanzione pecuniaria da 2.500 a 6.400 euro

A far data dal 1° luglio 2018, invece, (ferma restando, come sopra,  la pena dell’arresto) la sanzione pecuniaria sarà:

  • da un minimo di  792,00 ad un massimo di 7.147,67,00 euro.

Ugualmente il datore di lavoro che adotti un documento della sicurezza non corrispondente alle disposizioni previste dagli artt. 17, 28 e 29 del T.U. sarà tenuto a versare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da un minimo di 2.333,65 ad un massimo di 4.467,30,00 euro (in luogo delle originarie 2.000,00-4.000,00 euro).

(Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro)

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