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Risarcimento del danno per malattia professionale:

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22615 del 2015 è intervenuta in tema di risarcimento del danno per malattia professionale stabilendo che in tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori relativi al generico obbligo di applicare le misure di sicurezza sono a carico del datore di lavoro e non del lavoratore

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (13.11.2015) dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza; Titolo: “Malattia, prova a carico dell’impresa”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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In occasione di una malattia professionale determinata da un’inosservanza al generico obbligo di applicare le misure di sicurezza, la prova liberatoria incombe sul datore di lavoro e non sul dipendente. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza 22615/2015.

Il principio espresso dai giudici si contrappone a quello previsto quando la disposizione che si ritiene violata è espressamente e specificamente definita dalla legge, circostanza che determina una diversa individuazione dell’onere della prova.

I giudici di primo e secondo grado hanno addebitato a un datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per venire a conoscenza di una possibile o eventuale malattia professionale di una dipendente. Secondo il datore di lavoro, invece, spettava alla lavoratrice, che aveva dichiarato di aver subito un danno, dimostrare l’omissione a carico della controparte e di averle dato notizia della malattia.

Da considerare che la corte territoriale ha individuato la responsabilità del datore di lavoro nel tardivo ricorso all’automazione di alcune fasi di lavorazione che avrebbero comportato, se tempestivamente adottate, una minore gravosità delle mansioni e avrebbero, quindi, rimosso la causa della malattia professionale.

La Cassazione ha rilevato che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’articolo 2087 del codice civile, la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa della controparte, dato che ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile è il datore di lavoro che deve provare la non imputabilità a suo carico.

Più precisamente, in tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro e al lavoratore sono diversamente modulati a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite della legge (od altra fonte ugualmente vincolante), in relazione a una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso articolo 2087 del codice civile che impone l’osservanza del generico obbligo di sicurezza.

Nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza “nominate”, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell’insussistenza dell’inadempimento e del nesso eziologico tra quest’ultimo e il danno.

Nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza “innominate”, la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza indicate, imponendosi di norma al datore di lavoro l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici che, seppure non risultino disciplinati dalla legge, siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre analoghe fonti.

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