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Conflitto interessi ASL su sorveglianza sanitaria:

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 27 del 31 dicembre 2014, ha risposto ad un quesito sul conflitto di interessi delle AA.SS.LL. nell’esplicare le attività di “sorveglianza sanitaria” assegnate al medico competente, avanzato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

In particolare l’istante chiedeva chiarimenti sul possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente. La Federazione faceva presente, inoltre, che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che “tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l’attività di “medicina del lavoro” riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall’art. 13”, pertanto chiedeva di sapere se “risulti applicabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008”.

Al riguardo, si legge nell’Interpello n. 27/2014, l’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 cit., prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

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  1. dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  2. libero professionista;
  3. dipendente del datore di lavoro.

Al successivo comma 3 che “il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.

Dopo tali premesse, il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni.

Il contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competente dipendenti da tali strutture.

Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, peri quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzionead alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale”.

Stante la previsione dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria à effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all’attività di “sorveglianza sanitaria” e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell’opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38 e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al comma 3 dell’art. 39, previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l’effettuazione dell’attività di medico competente.

(Fonte: Ministero del Lavoro).

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