Il diritto al lavoro agile nella PA: come la sentenza del TAR Lazio 2026 ridefinisce gli obblighi datoriali
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Il lavoro agile nella pubblica amministrazione: quadro normativo e tensioni applicative nel 2026

Il tema del lavoro agile nella pubblica amministrazione attraversa una fase di profonda ridefinizione normativa e giurisprudenziale. Nel corso del 2026, una serie di interventi legislativi, pronunce dei tribunali amministrativi e rinnovi contrattuali hanno contribuito a strutturare un quadro più articolato rispetto a quello ereditato dalla stagione emergenziale della pandemia. Comprendere come si stiano evolvendo gli obblighi datoriali, i diritti procedurali dei dipendenti pubblici e le garanzie connesse alla sicurezza sul lavoro è oggi indispensabile per chi opera — come dirigente, funzionario o lavoratore — all’interno dei comparti pubblici. Questo articolo analizza il contesto normativo vigente, le pronunce del TAR Lazio emesse nel 2026, i nuovi obblighi introdotti dalla Legge 34/2026 e le indicazioni che emergono dalla contrattazione collettiva rinnovata, offrendo un quadro operativo per chi deve orientarsi in un settore in rapida trasformazione.

Il quadro normativo di riferimento: dalle origini alla stagione del 2026

Il lavoro agile — o smart working — è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla Legge 81/2017, che ne ha definito i tratti essenziali: assenza di vincoli di orario o di luogo di lavoro fisso, utilizzo di strumenti tecnologici, accordo individuale tra datore e lavoratore. Nel settore pubblico, tuttavia, l’applicazione di questo istituto ha sempre presentato specificità rilevanti, legate alla natura pubblicistica del rapporto di impiego, alla necessità di garantire la continuità dei servizi e ai vincoli imposti dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Dopo la stagione del lavoro agile emergenziale — attivato in deroga durante la pandemia senza accordo individuale — il legislatore ha progressivamente riportato l’istituto entro un alveo più strutturato. I Piani Organizzativi del Lavoro Agile (POLA), poi confluiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), hanno rappresentato il tentativo di istituzionalizzare la programmazione dello smart working nelle amministrazioni pubbliche, imponendo obiettivi, criteri di accesso e meccanismi di verifica dei risultati.

Nel 2026, questo percorso ha ricevuto ulteriori impulsi normativi. La Legge 34/2026, entrata in vigore il 7 aprile 2026, ha introdotto nuovi obblighi informativi obbligatori in materia di sicurezza per i lavoratori da remoto, integrando le disposizioni preesistenti e imponendo alle amministrazioni — così come ai datori di lavoro privati — di fornire documentazione specifica sui rischi connessi all’attività svolta al di fuori dei locali aziendali. Contestualmente, a partire dall’aprile 2026, sono diventate operative nuove sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi legati al lavoro da remoto, segnando un passaggio da un regime prevalentemente promozionale a uno più sanzionatorio.

Le pronunce del TAR Lazio nel 2026: cosa sappiamo con certezza

Nel 2026 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha emesso almeno due pronunce di rilievo che interessano, direttamente o indirettamente, il tema delle condizioni di lavoro nel settore pubblico. È necessario, tuttavia, essere precisi su ciò che le fonti disponibili consentono di affermare con certezza, evitando di attribuire a specifiche sentenze contenuti che non risultano verificati.

La sentenza n. 2200 del 5 febbraio 2026, emessa dalla Sezione Terza del TAR Lazio di Roma, riguarda la legittimità di misure interdittive adottate in caso di gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento si inserisce nel filone giurisprudenziale che presidia l’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 — il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro — e conferma la legittimità di interventi sanzionatori da parte delle autorità pubbliche quando vengano accertate violazioni di particolare gravità. Sebbene il dispositivo non riguardi in via diretta il lavoro agile, la sua rilevanza sistematica è evidente: nel 2026, come si vedrà, la normativa sulla sicurezza è stata estesa anche al perimetro del lavoro da remoto.

La sentenza n. 3081 del 18 febbraio 2026, emessa dalla Sezione Prima Quater del TAR Roma, costituisce l’altra pronuncia di rilievo del medesimo periodo. Le fonti disponibili ne confermano l’esistenza e la data, ma non consentono di ricostruire con precisione il contenuto dispositivo né di affermare con certezza che essa abbia specificamente affrontato la questione del lavoro agile nella pubblica amministrazione o che abbia stabilito nuovi parametri sugli obblighi di motivazione del diniego. Chi intende approfondire il merito di questa pronuncia è invitato a consultare il testo integrale disponibile su Doctrine.it, dove la sentenza è stata indicizzata.

Questa precisione non è un limite dell’analisi, ma una sua qualità essenziale. In un settore in cui la giurisprudenza amministrativa evolve rapidamente e le pronunce vengono spesso citate in modo impreciso o decontestualizzato, distinguere ciò che è verificato da ciò che è presunto rappresenta un servizio fondamentale per il professionista che deve orientare la propria condotta su basi solide.

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La sicurezza sul lavoro agile: l’integrazione nel sistema del D.Lgs. 81/2008

Uno degli sviluppi più significativi del 2026 riguarda l’integrazione degli obblighi di sicurezza connessi al lavoro da remoto all’interno del sistema di prevenzione dei rischi occupazionali disciplinato dal Decreto Legislativo 81/2008. Questo passaggio — che era stato anticipato da orientamenti dottrinali e da alcune circolari ministeriali — ha trovato nel 2026 una formalizzazione normativa più compiuta.

Il principio di fondo è che il datore di lavoro — anche pubblico — non può considerare esaurito il proprio obbligo di sicurezza semplicemente perché il dipendente presta la propria attività al di fuori dei locali dell’amministrazione. Al contrario, l’estensione del perimetro lavorativo al domicilio o ad altri luoghi scelti dal lavoratore impone una valutazione specifica dei rischi connessi a quell’ambiente, con particolare attenzione a fattori ergonomici, rischi psicosociali legati all’isolamento e alla connessione prolungata, e rischi derivanti dall’uso di attrezzature non certificate.

La Legge 34/2026 ha reso obbligatoria la consegna di una informativa scritta e aggiornata al lavoratore da remoto, che deve contenere indicazioni precise sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro adottata. Per le pubbliche amministrazioni, questo obbligo si sovrappone agli adempimenti già previsti dal PIAO e dalla contrattazione collettiva, creando un sistema multilivello che richiede coordinamento e attenzione nella fase applicativa.

Le sanzioni operative dal medesimo aprile 2026 per il mancato rispetto di questi obblighi riguardano sia il profilo amministrativo — con possibili contestazioni da parte degli organi ispettivi — sia quello disciplinare interno, con conseguenze per i dirigenti responsabili della gestione del personale. In questo senso, la pronuncia del TAR Lazio n. 2200/2026 sulla legittimità delle misure interdittive per gravi violazioni della sicurezza fornisce un riferimento interpretativo utile: il sistema sanzionatorio in materia di sicurezza è robusto e può essere attivato anche in contesti di lavoro non tradizionale.

Il lavoro agile nella pubblica amministrazione tra contrattazione e discrezionalità dirigenziale

Un nodo centrale nel dibattito sul lavoro agile nella pubblica amministrazione riguarda il bilanciamento tra la discrezionalità organizzativa del dirigente — che deve garantire il funzionamento dell’ufficio — e i diritti procedurali del dipendente che aspira ad accedere o a mantenere la modalità di lavoro da remoto.

I contratti collettivi rinnovati nel 2025 e nel 2026 hanno introdotto clausole specifiche che disciplinano le condizioni e le procedure per la revoca o la sospensione degli accordi di smart working. Questo è un dato normativo di grande rilievo pratico: significa che il potere del dirigente di revocare unilateralmente un accordo di lavoro agile non è più — se mai lo è stato — privo di vincoli procedurali. La contrattazione collettiva ha formalizzato obblighi di preavviso, criteri di giustificazione e, in alcuni casi, diritti di replica del lavoratore prima che la revoca diventi efficace.

Sul piano dei principi generali dell’azione amministrativa, si può osservare che il provvedimento di diniego o di revoca dell’autorizzazione al lavoro agile è soggetto — come qualsiasi atto amministrativo che incide su posizioni giuridiche soggettive — all’obbligo di motivazione sancito dalla Legge 241/1990. La motivazione deve essere adeguata, non meramente formale, e deve dare conto delle ragioni organizzative che giustificano la scelta datoriale. Un diniego privo di motivazione specifica, o sorretto da ragioni generiche e non verificabili, espone l’amministrazione al rischio di impugnazione davanti al giudice amministrativo.

Questo schema teorico — che emerge dalla lettura sistematica della normativa vigente — è ciò che rende le pronunce dei TAR in materia di lavoro agile così rilevanti per i professionisti del settore: ogni sentenza che si pronuncia sulla legittimità di un diniego o di una revoca contribuisce a precisare il perimetro della discrezionalità dirigenziale e a definire le garanzie procedurali del dipendente pubblico.

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Il diritto alla disconnessione e la tutela della salute psicofisica del lavoratore da remoto

Accanto agli obblighi di sicurezza in senso stretto, il 2026 ha visto consolidarsi un altro fronte normativo di grande importanza: il diritto alla disconnessione. Già previsto dalla Legge 81/2017 come elemento essenziale dell’accordo individuale di lavoro agile, questo diritto ha ricevuto nel corso degli ultimi mesi un’attenzione giurisprudenziale crescente.

Le pronunce più recenti — anche della Corte di Cassazione — hanno chiarito che il diritto alla disconnessione non è una clausola meramente programmatica, ma un diritto esigibile, la cui violazione sistematica può configurare un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e, nei casi più gravi, una condotta lesiva della salute del lavoratore. Per le pubbliche amministrazioni, questo significa che i dirigenti non possono richiedere — nemmeno implicitamente, attraverso l’invio di messaggi o email fuori orario — una reperibilità continuativa che annulli di fatto i confini tra tempo di lavoro e tempo di riposo.

L’integrazione di questi obblighi nel sistema del D.Lgs. 81/2008, formalizzata nel 2026, rafforza ulteriormente questa lettura: il rischio psicosociale derivante dalla connessione prolungata e dall’impossibilità di disconnettersi rientra oggi esplicitamente nel perimetro della valutazione dei rischi che il datore di lavoro — pubblico o privato — è tenuto a condurre.

Implicazioni pratiche per dirigenti e dipendenti pubblici

Per il dirigente pubblico che gestisce le richieste di lavoro agile, il quadro normativo del 2026 impone alcune cautele operative concrete. In primo luogo, ogni diniego o revoca di un accordo di lavoro agile deve essere sorretto da una motivazione specifica e documentata, che dia conto delle esigenze organizzative dell’ufficio e non si limiti a formule generiche. In secondo luogo, devono essere rispettate le procedure previste dai contratti collettivi applicabili, inclusi i termini di preavviso e le eventuali fasi di confronto con il lavoratore. In terzo luogo, gli obblighi informativi sulla sicurezza introdotti dalla Legge 34/2026 devono essere adempiuti prima dell’inizio di ogni periodo di lavoro da remoto, con documentazione tracciabile.

Per il dipendente pubblico che intende contestare un diniego o una revoca, il percorso procedurale si articola tipicamente su più livelli: ricorso gerarchico interno, eventuale ricorso al giudice amministrativo per i profili di legittimità dell’atto, e possibile ricorso al giudice del lavoro per i profili contrattuali e di diritto soggettivo. La scelta del percorso dipende dalla qualificazione della posizione giuridica fatta valere — interesse legittimo o diritto soggettivo — una distinzione che nel settore pubblico mantiene rilevanza pratica significativa.

Checklist operativa per le amministrazioni

  • Verificare che il PIAO contenga una sezione aggiornata sul lavoro agile, con criteri di accesso chiari e non discriminatori.
  • Adottare l’informativa obbligatoria sulla sicurezza prevista dalla Legge 34/2026 e consegnarla a ogni lavoratore da remoto prima dell’avvio dell’accordo.
  • Aggiornare i modelli di accordo individuale di lavoro agile per includervi le clausole sulla disconnessione e sulla valutazione dei rischi specifici.
  • Formare i dirigenti sulle procedure di revoca e sospensione previste dai contratti collettivi rinnovati nel 2025-2026.
  • Documentare sistematicamente le ragioni organizzative che giustificano eventuali dinieghi, in modo da poter resistere a eventuali impugnazioni.

Verso una giurisprudenza amministrativa consolidata sul lavoro agile nella PA

Il 2026 rappresenta un momento di snodo nella costruzione di una giurisprudenza amministrativa consolidata sul lavoro agile nella pubblica amministrazione. Le pronunce del TAR Lazio — pur nella difficoltà di ricostruirne con precisione i contenuti specifici sulla base delle fonti attualmente disponibili — si inseriscono in un filone interpretativo che tende a rafforzare le garanzie procedurali dei dipendenti pubblici e a limitare la discrezionalità datoriale non motivata.

Questo non significa che il diritto al lavoro agile sia diventato un diritto assoluto e incondizionato nel settore pubblico. La necessità di garantire la continuità e la qualità dei servizi pubblici rimane un limite legittimo all’espansione indiscriminata del lavoro da remoto. Ciò che cambia — e che la normativa del 2026 rende più evidente — è il modo in cui questo limite deve essere esercitato: non attraverso dinieghi discrezionali e non motivati, ma attraverso valutazioni organizzative documentate, procedure trasparenti e rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La convergenza tra normativa sulla sicurezza, contrattazione collettiva e giurisprudenza amministrativa sta producendo un sistema più coerente, in cui i diritti del lavoratore pubblico in modalità agile sono meglio definiti e più facilmente tutelabili. Questo processo è ancora in corso, e le prossime pronunce dei tribunali amministrativi — nonché gli eventuali interventi del legislatore — contribuiranno a precisarne ulteriormente i contorni.

In conclusione, il professionista che oggi deve orientarsi nel campo del lavoro agile nella pubblica amministrazione dispone di strumenti normativi più solidi rispetto al passato: una legge sulla sicurezza aggiornata, contratti collettivi che disciplinano le procedure di revoca, un sistema sanzionatorio operativo e una giurisprudenza amministrativa in progressiva maturazione. Saper leggere questi strumenti in modo integrato — senza attribuire a singole pronunce contenuti che non risultano verificati, ma valorizzando il quadro sistematico che esse contribuiscono a costruire — è la competenza essenziale per chi, in questo settore, deve prendere decisioni che incidono concretamente sulla vita lavorativa di migliaia di dipendenti pubblici.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.