La comunicazione dati strutture educative infanzia INPS è diventata, a partire dall’estate 2026, un adempimento formale imprescindibile per tutti gli Enti locali italiani che esercitano funzioni di vigilanza e accreditamento sul proprio territorio. Con la Circolare INPS n. 93 del 9 settembre 2026, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito le modalità operative attraverso cui i Comuni e gli altri enti territoriali devono trasmettere i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia, sia pubbliche sia private, ponendo ordine in un quadro normativo che richiedeva una disciplina attuativa puntuale. Capire la portata di questo obbligo — il suo fondamento giuridico, le modalità di trasmissione e le categorie di strutture coinvolte — è essenziale per chi opera negli uffici amministrativi locali e per i gestori di asili nido e servizi integrativi che interagiscono quotidianamente con la pubblica amministrazione.
Il fondamento normativo: l’articolo 1, comma 355-bis della legge 234/2016
Ogni obbligo amministrativo di nuova istituzione trova la propria legittimazione in una norma primaria, e quello in esame non fa eccezione. La Circolare 93/2026 si fonda sull’articolo 1, comma 355-bis, della legge 29 dicembre 2016, n. 234, la cosiddetta legge di bilancio 2017, che nel tempo ha subìto successive integrazioni e modifiche volte ad ampliare il sistema di sostegno alle famiglie con figli in età prescolare. La disposizione in questione attribuisce all’INPS il compito di raccogliere, in modo sistematico, le informazioni relative alle strutture educative per l’infanzia presenti sul territorio nazionale, al fine di verificare la legittimità delle domande di accesso alle prestazioni correlate — prima tra tutte il bonus asilo nido — e di garantire che i benefici vengano erogati esclusivamente in favore di famiglie che si avvalgono di strutture effettivamente censite e riconosciute.
Il raccordo tra la norma primaria e la circolare attuativa segue la logica tipica del diritto previdenziale italiano: il legislatore fissa la cornice, l’INPS la riempie di contenuto operativo. In questo caso, la circolare svolge una funzione essenzialmente erga omnes nei confronti degli Enti locali, che diventano soggetti obbligati alla trasmissione dei dati, e non meri destinatari passivi di istruzioni interne. Si tratta di un passaggio rilevante, perché implica che l’inadempimento dell’obbligo non riguarda solo la sfera organizzativa interna dell’ente, ma può riverberarsi negativamente sui cittadini che attendono l’erogazione di prestazioni sociali.
Chi è obbligato e quali strutture sono coinvolte
Il perimetro soggettivo dell’obbligo è definito con chiarezza: sono tenuti alla comunicazione gli Enti locali, intesi principalmente come Comuni, in quanto titolari delle funzioni amministrative di autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture educative per l’infanzia presenti sul proprio territorio. Questa attribuzione di competenza discende dall’assetto costituzionale delle funzioni amministrative in materia di servizi alla persona, che vede i Comuni come snodo fondamentale tra la normativa statale e la realtà concreta dei servizi erogati.
Sul versante oggettivo, la comunicazione deve riguardare sia le strutture pubbliche sia quelle private. Rientrano nell’ambito di applicazione gli asili nido comunali, le sezioni primavera, i micronidi, i nidi aziendali e qualsiasi altro servizio educativo per la prima infanzia autorizzato o accreditato dall’ente territoriale competente. L’estensione alle strutture private è particolarmente significativa, perché riflette la volontà del legislatore di costruire un registro sostanzialmente esaustivo dell’offerta educativa, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore. In questo modo, l’INPS può disporre di una base dati affidabile per il controllo preventivo e successivo delle domande di prestazione, riducendo il rischio di erogazioni indebite a fronte di strutture non censite o non autorizzate.
I dati da trasmettere: codici fiscali e informazioni identificative
La comunicazione dati strutture educative infanzia INPS si concentra, in primo luogo, sul codice fiscale di ciascuna struttura e sulle relative informazioni identificative. Questi elementi costituiscono il nucleo minimo indispensabile affinché l’Istituto possa costruire e aggiornare il proprio archivio delle strutture educative accreditate. Il codice fiscale, in particolare, funge da chiave univoca di identificazione: consente all’INPS di incrociare i dati trasmessi dagli Enti locali con quelli dichiarati dai genitori nelle domande di bonus asilo nido, verificando in tempo reale se la struttura indicata nella domanda sia effettivamente censita nel sistema.
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Le informazioni identificative complementari al codice fiscale comprendono, nella logica generale di tali adempimenti, elementi come la denominazione ufficiale della struttura, la sede legale e operativa, il tipo di servizio offerto e l’eventuale accreditamento regionale o comunale. È importante sottolineare che la circolare stabilisce un obbligo di comunicazione riferito alle strutture presenti sul territorio dell’ente al momento della trasmissione, il che implica un aggiornamento periodico dei dati ogni volta che intervengano variazioni — nuove autorizzazioni, revoche, modifiche della sede o della denominazione — che alterino il quadro preesistente. La tempestività dell’aggiornamento è dunque parte integrante dell’adempimento, non un elemento accessorio.
La trasmissione tramite PDND: la Piattaforma Digitale Nazionale Dati
Uno degli aspetti più innovativi della disciplina introdotta dalla Circolare 93/2026 riguarda il canale di trasmissione: i dati devono essere inviati esclusivamente attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, comunemente nota con l’acronimo PDND. Questa scelta non è casuale, ma si inscrive nel più ampio processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana avviato negli ultimi anni, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle riforme del Codice dell’Amministrazione Digitale.
La PDND è l’infrastruttura tecnologica che consente l’interoperabilità tra le banche dati delle diverse amministrazioni pubbliche, permettendo lo scambio sicuro e tracciabile di informazioni in formato strutturato. L’utilizzo di questa piattaforma per la comunicazione dati strutture educative infanzia INPS risponde a una duplice esigenza: da un lato, garantisce la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi, in linea con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR); dall’altro, permette all’INPS di ricevere le informazioni in un formato standardizzato e immediatamente elaborabile, riducendo i tempi di verifica e abbattendo il rischio di errori legati alla trasmissione manuale.
Per gli Enti locali, l’obbligo di utilizzare la PDND comporta la necessità di disporre delle credenziali di accesso alla piattaforma e di aver completato le procedure di adesione previste dall’infrastruttura nazionale. Gli enti che non avessero ancora completato questo percorso di onboarding devono considerarlo come un passaggio preliminare e urgente, funzionale non solo a questo specifico adempimento ma all’intera gamma di interoperabilità richiesta dalla normativa vigente. Ulteriori informazioni tecniche e operative sono disponibili direttamente sul portale ufficiale INPS dedicato alla Circolare 93/2026.
La decorrenza dell’obbligo e il regime transitorio
La Circolare 93 del 9 settembre 2026 chiarisce che l’obbligo di comunicazione è efficace dal 1° luglio 2026. Questa data di decorrenza, precedente alla pubblicazione della circolare stessa, ha una precisa logica giuridica: l’obbligo sorge dalla norma primaria — il comma 355-bis dell’articolo 1 della legge 234/2016 nella sua formulazione vigente — mentre la circolare svolge una funzione meramente attuativa e chiarificatrice. In altri termini, la circolare non crea l’obbligo, ma lo rende operativo fornendo le istruzioni necessarie per adempiervi.
Sul piano pratico, questo significa che gli Enti locali sono chiamati a una prima trasmissione che copra le strutture presenti sul proprio territorio a partire dalla data di decorrenza, e a mantenere successivamente aggiornato il flusso informativo verso l’INPS in modo continuativo. La comunicazione dati strutture educative infanzia INPS non è, dunque, un adempimento una tantum, ma un obbligo a carattere permanente e dinamico, che segue l’evoluzione del tessuto dei servizi educativi locali. Gli uffici comunali competenti — tipicamente i settori Servizi Educativi o Politiche Sociali — devono quindi predisporre procedure interne che garantiscano la sistematica rilevazione delle variazioni e la loro tempestiva trasmissione attraverso la PDND.
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Implicazioni per i gestori di strutture educative e per le famiglie
Sebbene l’obbligo di comunicazione gravi formalmente sugli Enti locali, le sue implicazioni si estendono a due ulteriori categorie di soggetti: i gestori delle strutture educative e le famiglie che accedono alle prestazioni INPS correlate. I gestori — siano essi Comuni, cooperative sociali, associazioni o soggetti privati — hanno un interesse diretto a verificare che la propria struttura sia correttamente censita nell’archivio INPS, poiché la mancata inclusione potrebbe determinare il rigetto delle domande di bonus asilo nido presentate dalle famiglie che frequentano quella struttura.
È buona prassi, pertanto, che i gestori di strutture private mantengano un dialogo attivo con l’Ente locale competente per il rilascio dell’autorizzazione, verificando periodicamente che i propri dati identificativi — e in particolare il codice fiscale — siano stati correttamente trasmessi all’INPS. In caso di discrepanze o omissioni, il gestore può sollecitare formalmente l’ente a procedere alla comunicazione o all’aggiornamento dei dati, avvalendosi degli strumenti di accesso agli atti e di partecipazione procedimentale previsti dalla legge 241/1990.
Per le famiglie, il principale effetto pratico di questo sistema è la semplificazione del processo di verifica delle domande di prestazione: l’INPS può accertare in modo automatizzato la regolarità della struttura frequentata dal minore, senza gravare i cittadini di ulteriori oneri documentali. La trasparenza del registro delle strutture censite contribuisce inoltre a orientare le scelte delle famiglie verso servizi effettivamente autorizzati e conformi agli standard qualitativi previsti dalla normativa regionale e comunale.
Il ruolo sistematico della comunicazione nel contrasto alle prestazioni indebite
In una prospettiva più ampia, la disciplina introdotta dalla Circolare INPS 93/2026 si inserisce nella strategia istituzionale di contrasto all’erogazione di prestazioni indebite, che rappresenta una delle priorità dell’Istituto nel quadro della sostenibilità del sistema previdenziale e assistenziale. La comunicazione dati strutture educative infanzia INPS costituisce uno strumento di controllo preventivo: anziché intervenire ex post per recuperare somme indebitamente percepite, il sistema mira a impedire ab origine che le domande riferite a strutture non censite possano essere accolte.
Questo approccio è coerente con la tendenza generale dell’amministrazione digitale a spostare il baricentro del controllo dal momento successivo all’erogazione al momento precedente, sfruttando l’interoperabilità delle banche dati pubbliche per effettuare verifiche in tempo reale. La PDND, in questo senso, non è solo un canale di trasmissione tecnica, ma il pilastro di un’architettura informativa che connette le competenze amministrative locali con le funzioni previdenziali nazionali, creando un sistema integrato di garanzia della legalità nell’accesso alle prestazioni sociali.
La piena attuazione di questo sistema richiede, in definitiva, un coordinamento efficace tra livelli di governo diversi — Stato, Regioni ed Enti locali — e una cultura amministrativa orientata alla collaborazione interistituzionale. Gli Enti locali che investono nella corretta e tempestiva trasmissione dei dati non adempiono soltanto a un obbligo formale, ma contribuiscono attivamente alla costruzione di un welfare territoriale più equo, trasparente e capace di raggiungere le famiglie che ne hanno effettivamente diritto.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.


