
Parità di genere e trasparenza retributiva: la direttiva UE 2023/970 e il recepimento italiano
Capire come la normativa europea stia ridisegnando il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore in materia salariale è oggi una priorità per qualsiasi impresa operante in Italia. La trasparenza retributiva direttiva UE 2023/970 — entrata in vigore il 7 giugno 2026 — rappresenta il punto di arrivo di un percorso legislativo che affonda le proprie radici nel Trattato di Roma del 1957, ma che solo adesso acquisisce un apparato di obblighi concreti, misurabili e sanzionabili. L’adozione della direttiva da parte del Parlamento europeo e del Consiglio ha segnato un cambio di paradigma: non più soltanto il divieto di discriminazione come principio astratto, bensì un sistema strutturato di informazione, rendicontazione e rimedi giurisdizionali destinato a incidere profondamente sulle politiche del personale delle aziende italiane.
Con la direttiva già in vigore e il decreto attuativo italiano in fase di consolidamento parlamentare, le imprese non possono più permettersi un approccio attendista. Questo articolo esamina il quadro normativo aggiornato, gli obblighi operativi immediatamente esigibili, le scadenze differenziate per dimensione aziendale e le sfide concrete che il recepimento italiano pone a datori di lavoro, professionisti HR e consulenti del lavoro.
Che cos’è la trasparenza retributiva secondo la direttiva UE 2023/970
La direttiva UE sulla trasparenza retributiva — formalmente Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio — è lo strumento normativo con cui l’Unione europea ha tradotto il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne in obblighi giuridicamente vincolanti e sanzionabili. La trasparenza retributiva, in questo contesto, non è un concetto generico di apertura informativa: è un insieme preciso di diritti dei lavoratori e di obblighi dei datori di lavoro che operano in tre momenti distinti — prima dell’assunzione, durante il rapporto di lavoro e attraverso la rendicontazione periodica.
Il presupposto logico della direttiva è che il gender pay gap persiste principalmente a causa dell’asimmetria informativa: senza accesso a dati retributivi comparabili, i lavoratori non possono verificare se la propria retribuzione sia discriminatoria, e i giudici non dispongono degli strumenti per accertare la violazione. La trasparenza retributiva è quindi la leva strutturale scelta dal legislatore europeo per rendere effettivo un principio che esiste formalmente dal 1957 ma che, nella pratica, è rimasto largamente inattuato.
Le radici storiche e il contesto europeo della parità salariale
Il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne non è una novità del diritto europeo contemporaneo. L’obbligo di trasparenza retributiva esiste nel diritto europeo già dal 1957, quando il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea sancì per la prima volta il divieto di discriminazione salariale basata sul sesso. Tuttavia, per decenni tale principio rimase largamente inattuato nella pratica, relegato a una dimensione dichiarativa che le imprese potevano ignorare senza conseguenze operative rilevanti.
Nel corso dei decenni successivi, il legislatore europeo ha progressivamente rafforzato il quadro normativo attraverso direttive successive, sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e raccomandazioni della Commissione. Ciononostante, il divario retributivo di genere — il cosiddetto gender pay gap — è rimasto una realtà persistente in tutti gli Stati membri, inclusa l’Italia. La ragione principale di questa resistenza strutturale risiede nell’asimmetria informativa: senza accesso a dati retributivi comparabili, i lavoratori non sono in grado di verificare se la propria retribuzione sia discriminatoria, e i giudici non dispongono degli strumenti per accertare la violazione.
La Direttiva 2023/970 nasce precisamente per colmare questa lacuna. Il suo approccio è radicalmente diverso rispetto alle normative precedenti: anziché limitarsi a vietare la discriminazione, impone al datore di lavoro obblighi attivi di comunicazione, rendicontazione e cooperazione, trasformando la trasparenza da valore auspicabile a requisito giuridicamente vincolante.
Il contenuto della Direttiva UE 2023/970: obblighi e struttura normativa
La Direttiva (UE) 2023/970 è stata adottata per rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva, introducendo un sistema articolato di obblighi che operano su più livelli: prima dell’assunzione, durante il rapporto di lavoro e attraverso la rendicontazione periodica.
Trasparenza nella fase precontrattuale
Uno degli aspetti più innovativi della direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva riguarda il momento antecedente alla stipula del contratto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a fornire ai candidati informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva prima del colloquio, o comunque in una fase sufficientemente anticipata del processo di selezione. Questa previsione mira a eliminare uno dei meccanismi attraverso cui il divario salariale si perpetua: la negoziazione asimmetrica, in cui il candidato — spesso una donna — accetta condizioni inferiori al mercato per mancanza di informazioni comparative.
La direttiva vieta inoltre ai datori di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulla loro storia retributiva pregressa, pratica che tende a cristallizzare le disparità esistenti anziché correggerle. Si tratta di una norma che richiede una revisione profonda dei processi di recruiting, dalla formulazione degli annunci di lavoro alla struttura dei colloqui. Questo obbligo è immediatamente esigibile: le imprese di qualsiasi dimensione devono già oggi adeguare i propri template di annuncio e i protocolli di selezione.
Trasparenza durante il rapporto di lavoro
La Direttiva 2023/970 introduce obblighi informativi e di trasparenza che vincolano il datore di lavoro durante tutto il corso del rapporto di lavoro, allo scopo di ridurre o eliminare le differenze salariali. I lavoratori acquisiscono il diritto di richiedere e ricevere informazioni sul proprio livello retributivo e sui livelli retributivi medi, disaggregati per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
Questa disposizione è particolarmente significativa perché introduce un meccanismo di accesso individuale all’informazione che prescinde dalla dimensione aziendale. Qualunque lavoratore, indipendentemente dal fatto che l’impresa superi determinate soglie dimensionali, può esercitare questo diritto. Il datore di lavoro è tenuto a rispondere entro termini definiti e non può opporre ragioni di riservatezza commerciale per negare l’accesso ai dati aggregati.
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Obblighi di rendicontazione periodica
Per le imprese che superano determinate soglie di organico, la direttiva UE sulla trasparenza retributiva prevede obblighi di rendicontazione periodica del divario retributivo di genere. Le aziende con più di 250 dipendenti sono soggette all’obbligo annuale, mentre per le imprese di dimensioni minori la frequenza è ridotta. I dati devono essere trasmessi all’autorità competente designata dallo Stato membro e, in molti casi, resi pubblici.
La rendicontazione deve includere non soltanto il divario retributivo complessivo, ma anche il divario nelle retribuzioni variabili, nelle componenti complementari e nei bonus. Questa granularità è funzionale a smascherare le forme di discriminazione più sofisticate, quelle che si celano nelle componenti discrezionali della retribuzione piuttosto che nelle voci fisse.
Il concetto di “lavoro di pari valore” nella direttiva UE
Un pilastro concettuale della direttiva UE sulla trasparenza retributiva è la nozione di lavoro di pari valore: due posizioni lavorative diverse possono essere considerate equivalenti — e quindi soggette all’obbligo di parità retributiva — se richiedono competenze, sforzo, responsabilità e condizioni di lavoro comparabili. La direttiva fornisce criteri orientativi per questa valutazione, ma la loro traduzione operativa nei sistemi di classificazione nazionali è uno dei nodi più complessi del recepimento. Per le imprese italiane, questo significa rivedere le griglie classificatorie dei contratti collettivi alla luce di parametri neutri rispetto al genere, evitando che professioni a prevalenza femminile vengano sistematicamente sottovalutate.
Il recepimento italiano della direttiva UE sulla trasparenza retributiva: lo stato dell’arte
Il processo di recepimento della trasparenza retributiva direttiva UE nell’ordinamento italiano ha seguito un iter che riflette la complessità della materia e la necessità di coordinamento tra diversi attori istituzionali. Gli Stati membri, Italia compresa, sono chiamati ad adeguare la propria normativa nazionale introducendo nuove disposizioni che avranno un impatto diretto sulle imprese nella gestione del personale e nelle politiche retributive.
Il passaggio più significativo si è verificato il 6 febbraio 2026, quando il Consiglio dei Ministri ha dato il primo via libera al decreto attuativo della direttiva UE. Questa prima approvazione in sede governativa ha avviato formalmente l’iter parlamentare di conversione, necessario per dare piena efficacia normativa agli obblighi previsti dalla direttiva. Il decreto attuativo rappresenta il frutto di un lungo lavoro preparatorio che ha coinvolto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le parti sociali e le autorità di vigilanza.
Le scadenze operative per le imprese italiane
Con la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva entrata in vigore il 7 giugno 2026, le imprese italiane si trovano già nella fase di piena operatività degli obblighi di trasparenza precontrattuale e di accesso individuale alle informazioni retributive. Le scadenze per la prima rendicontazione periodica variano in funzione della dimensione aziendale:
- Oltre 250 dipendenti: obbligo di rendicontazione annuale, con presentazione del primo rapporto all’autorità competente entro i termini fissati dal decreto attuativo nazionale.
- Da 150 a 249 dipendenti: regime transitorio che differisce l’obbligo di rendicontazione, con scadenza prevista entro il 2027 secondo il calendario scaglionato europeo.
- Da 100 a 149 dipendenti: ulteriore periodo di adattamento, con prima rendicontazione attesa entro il 2031.
- Tutte le dimensioni aziendali: obblighi di trasparenza precontrattuale e di risposta alle richieste individuali dei lavoratori immediatamente esigibili, senza soglie di organico.
Questo calendario scaglionato consente alle realtà di minori dimensioni di strutturare i propri sistemi informativi e di governance retributiva con maggiore gradualità, ma non esime nessun datore di lavoro dagli obblighi di trasparenza precontrattuale e di risposta alle richieste individuali dei lavoratori, che sono già pienamente operativi.
Le sfide del coordinamento con la normativa preesistente
Il recepimento italiano deve necessariamente confrontarsi con un corpus normativo già esistente in materia di parità di genere nel lavoro. Il Codice delle Pari Opportunità, il decreto legislativo che ha recepito le precedenti direttive antidiscriminatorie, i contratti collettivi nazionali di categoria: tutti questi strumenti devono essere coordinati con le nuove disposizioni europee, evitando sovrapposizioni e garantendo un livello di protezione non inferiore a quello previsto dalla direttiva.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la definizione di “lavoro di pari valore”, concetto centrale nell’architettura della direttiva ma storicamente controverso nella sua applicazione pratica. La direttiva fornisce criteri orientativi — competenze, sforzo, responsabilità, condizioni di lavoro — ma la loro traduzione in criteri operativi applicabili ai sistemi di classificazione del lavoro italiani richiede un lavoro interpretativo che coinvolge sia il legislatore sia le parti sociali.
Il ruolo delle autorità di vigilanza
La direttiva impone agli Stati membri di designare autorità competenti incaricate di raccogliere i dati di rendicontazione, monitorare la conformità e, ove necessario, irrogare sanzioni. In Italia, questo ruolo è destinato a essere ripartito tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro — già competente in materia di vigilanza sul rispetto delle norme lavoristiche — e la Consigliera Nazionale di Parità, figura istituzionale preposta alla tutela della parità di genere nel lavoro.
Le autorità di vigilanza sono chiamate a svolgere non soltanto una funzione repressiva, ma anche un ruolo proattivo di assistenza e orientamento alle imprese nel percorso di adeguamento. Questo approccio “accompagnatorio” è coerente con la filosofia della direttiva, che privilegia il cambiamento strutturale rispetto alla mera irrogazione di sanzioni.
Sanzioni e rimedi giurisdizionali previsti dalla direttiva UE sulla trasparenza retributiva
La direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva non si limita a enunciare diritti: li presidia con un sistema di rimedi e sanzioni che rappresenta una delle novità più rilevanti per i datori di lavoro italiani. Sul piano individuale, il lavoratore che abbia subito una discriminazione retributiva ha diritto a un risarcimento pieno del danno, comprensivo degli arretrati retributivi, dei danni morali e delle spese legali. Il rovesciamento dell’onere della prova — già previsto dalla normativa antidiscriminatoria europea — assume un peso ancora maggiore in un contesto di maggiore trasparenza informativa: se il lavoratore dispone di dati che mostrano un divario retributivo significativo, spetta al datore di lavoro dimostrare che tale divario è giustificato da fattori oggettivi e neutri rispetto al genere.
Sul piano collettivo, le autorità nazionali competenti possono avviare procedimenti d’ufficio nei confronti delle imprese che non adempiano agli obblighi di rendicontazione o che presentino divari retributivi non giustificati superiori al cinque per cento in una determinata categoria di lavoratori. In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a condurre una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori. Le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione devono essere effettive, proporzionate e dissuasive: la loro determinazione concreta è demandata agli Stati membri in sede di recepimento.
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Impatto operativo sulle aziende italiane: cosa cambia concretamente
Per le imprese italiane, l’adeguamento alla trasparenza retributiva direttiva UE non è un esercizio meramente formale, ma richiede una revisione sostanziale di processi, sistemi informativi e culture organizzative. Le aziende che si trovano a gestire questa transizione devono affrontare sfide su almeno quattro fronti distinti.
Revisione dei sistemi di classificazione e valutazione delle posizioni
Il primo e più impegnativo intervento riguarda i sistemi di classificazione del lavoro. Perché gli obblighi di trasparenza possano essere rispettati in modo sostanziale — e non soltanto formale — le imprese devono disporre di criteri di valutazione delle posizioni che siano oggettivi, documentati e neutrali rispetto al genere. Molti sistemi di classificazione tradizionali, costruiti in epoche in cui la segregazione occupazionale era la norma, tendono a sottovalutare sistematicamente le competenze associate a professioni a prevalenza femminile.
La revisione di questi sistemi richiede competenze specialistiche in job evaluation e può comportare la necessità di rinegoziare con le organizzazioni sindacali le griglie classificatorie previste dai contratti collettivi. Si tratta di un processo che può richiedere mesi o anni, e che deve essere avviato con tempestività per non trovarsi impreparati al momento dell’applicazione degli obblighi.
Adeguamento dei sistemi informativi HR
La rendicontazione periodica richiesta dalla direttiva presuppone la disponibilità di dati retributivi disaggregati per genere, categoria, livello e componente. Molti sistemi informativi per la gestione delle risorse umane attualmente in uso nelle aziende italiane non sono progettati per produrre questo tipo di reportistica in modo automatico e affidabile. L’adeguamento tecnologico è quindi una componente essenziale del percorso di conformità.
Le imprese devono verificare che i propri sistemi HR siano in grado di tracciare non soltanto la retribuzione base, ma anche tutte le componenti variabili, i benefit, i bonus e le altre forme di remunerazione. La qualità del dato è cruciale: una rendicontazione basata su dati incompleti o non omogenei espone l’azienda sia a rischi di non conformità sia a rischi reputazionali.
Formazione e cultura organizzativa
Gli obblighi di trasparenza retributiva non possono essere gestiti esclusivamente come un adempimento burocratico affidato all’ufficio del personale. La loro implementazione efficace richiede una trasformazione culturale che coinvolge i manager di linea, i responsabili delle risorse umane e il vertice aziendale. Le decisioni retributive — aumenti, bonus, promozioni — devono essere prese sulla base di criteri espliciti e verificabili, e i decision maker devono essere formati per riconoscere e contrastare i pregiudizi inconsci che possono influenzare queste decisioni.
Gestione del rischio legale e reputazionale
La direttiva prevede che i lavoratori che abbiano subito una discriminazione retributiva abbiano diritto a un risarcimento pieno del danno, inclusi gli arretrati retributivi, i danni morali e le spese legali. Il rovesciamento dell’onere della prova assume un peso ancora maggiore in un contesto di maggiore trasparenza informativa: se il lavoratore dispone di dati che mostrano un divario retributivo significativo, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che tale divario è giustificato da fattori oggettivi e neutri rispetto al genere. Oltre al rischio di contenzioso individuale, le imprese devono considerare il rischio reputazionale connesso alla pubblicazione obbligatoria dei dati di rendicontazione: un divario retributivo elevato e non giustificato può incidere negativamente sull’employer branding e sulla capacità di attrarre talenti.
Checklist operativa per la conformità alla direttiva UE sulla trasparenza retributiva
Per supportare i professionisti nella gestione del percorso di adeguamento, è utile disporre di un quadro sintetico degli interventi prioritari, ordinati per urgenza e indipendentemente dalla dimensione aziendale.
- Immediato (tutte le imprese): aggiornare gli annunci di lavoro con l’indicazione della fascia retributiva; eliminare dai processi di selezione le domande sulla storia retributiva pregressa; predisporre una procedura interna per rispondere alle richieste individuali dei lavoratori entro i termini previsti.
- Breve termine (imprese con oltre 100 dipendenti): avviare la mappatura dei dati retributivi disaggregati per genere e categoria; verificare l’adeguatezza dei sistemi HR per la produzione di reportistica conforme; avviare una gap analysis sui sistemi di classificazione delle posizioni.
- Medio termine (imprese con oltre 250 dipendenti): completare la revisione dei criteri di valutazione delle posizioni; formare i manager sulle nuove responsabilità in materia di trasparenza retributiva; predisporre il primo rapporto di rendicontazione e i flussi di trasmissione all’autorità competente.
- Continuativo: monitorare l’evoluzione del decreto attuativo italiano e delle linee guida delle autorità di vigilanza; aggiornare le policy interne in funzione delle indicazioni interpretative che emergeranno dalla prassi applicativa.
Domande frequenti sulla trasparenza retributiva e la direttiva UE 2023/970
La direttiva UE sulla trasparenza retributiva si applica anche alle piccole imprese?
Gli obblighi di trasparenza precontrattuale — indicazione della fascia retributiva negli annunci e divieto di chiedere la storia salariale pregressa — si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione. Gli obblighi di rendicontazione periodica, invece, scattano progressivamente a partire dalle aziende con più di 100 dipendenti, con scadenze differenziate in base all’organico.
Cosa rischia un datore di lavoro che non rispetta la direttiva UE sulla trasparenza retributiva?
Le conseguenze sono di duplice natura: sul piano individuale, il lavoratore discriminato ha diritto a un risarcimento pieno comprensivo di arretrati, danni morali e spese legali, con onere della prova invertito a carico del datore di lavoro. Sul piano collettivo, le autorità di vigilanza possono irrogare sanzioni pecuniarie effettive e proporzionate, e imporre la conduzione di una valutazione congiunta delle retribuzioni in caso di divari non giustificati superiori al cinque per cento.
Quando deve essere presentato il primo rapporto di rendicontazione in Italia?
Le imprese con più di 250 dipendenti sono tenute a presentare il primo rapporto entro i termini fissati dal decreto attuativo nazionale, con la direttiva già in vigore dal 7 giugno 2026. Le imprese tra 150 e 249 dipendenti beneficiano di un regime transitorio, mentre quelle tra 100 e 149 dipendenti dispongono di un ulteriore periodo di adattamento. Le scadenze precise saranno confermate dalle disposizioni attuative italiane.
Il datore di lavoro può rifiutarsi di fornire informazioni retributive invocando la riservatezza commerciale?
No. La direttiva esclude esplicitamente che la riservatezza commerciale possa essere opposta per negare ai lavoratori l’accesso ai dati retributivi aggregati per categoria e genere. Il datore di lavoro può adottare misure per proteggere la riservatezza dei dati individuali, ma non può utilizzare questo argomento per eludere gli obblighi informativi previsti dalla normativa europea.
Cosa si intende per “lavoro di pari valore” nella direttiva UE 2023/970?
Due posizioni lavorative sono di pari valore quando richiedono competenze, sforzo, responsabilità e condizioni di lavoro comparabili, anche se le mansioni sono formalmente diverse. La valutazione deve basarsi su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere. Questo concetto è centrale perché estende l’obbligo di parità retributiva oltre il confronto tra lavoratori che svolgono esattamente le stesse mansioni, abbracciando anche professioni diverse ma equivalenti nella loro complessità e nel loro contributo organizzativo.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.







