La Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento già espresso in sentenze di rilievo come le SS.UU. 32198/2021 e 18287/2018: la convivenza more uxorio dell’ex coniuge non fa cessare automaticamente il diritto all’assegno di mantenimento.
Quando l’ex coniuge inizia a convivere con un nuovo partner, la domanda che assilla chi corrisponde l’assegno è sempre la stessa: posso smettere di pagare? La risposta della Corte di Cassazione è, nella maggior parte dei casi, no — e le ragioni di questo orientamento meritano un’analisi approfondita. L’ordinanza n. 14358/2025 della Prima Sezione Civile ha riaffermato con nettezza che la nascita di una nuova relazione stabile non comporta la cessazione automatica del diritto all’assegno di mantenimento, consolidando un principio che i pratici del diritto di famiglia non possono ignorare.
Assegno di mantenimento quando l’ex convive: il quadro normativo di riferimento
L’assegno di mantenimento, disciplinato dall’articolo 156 del codice civile, ha la funzione di garantire un sostegno economico al coniuge più debole, privo di redditi adeguati, dopo la separazione. La norma non prevede espressamente la convivenza more uxorio come causa automatica di estinzione del diritto: è la giurisprudenza che, nel tempo, ha elaborato i criteri per valutare se e in che misura una nuova relazione stabile incida sull’obbligo di mantenimento.
Il punto di svolta sistematico è rappresentato dalle Sezioni Unite n. 18287/2018, che hanno ridisegnato la struttura dell’assegno divorzile attribuendogli una triplice funzione — assistenziale, compensativa ed equilibratrice — e dalle SS.UU. n. 32198/2021, che hanno esteso e affinato quei principi. L’ordinanza n. 14358/2025 si inserisce in questa linea evolutiva, applicandola al contesto della separazione e dell’articolo 156 c.c.
Il caso concreto: la risposta della Cassazione che sorprende
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’ex marito aveva chiesto la revoca dell’assegno riconosciuto all’ex moglie, sostenendo che la sua convivenza stabile con un altro soggetto dovesse far venir meno il diritto alla somma mensile. Il tribunale di secondo grado aveva accolto tale richiesta, ma la donna ha presentato ricorso alla Suprema Corte, sostenendo che la semplice convivenza non fosse sufficiente a giustificare la cessazione automatica dell’assegno.
La Cassazione ha accolto il ricorso, precisando che la nuova relazione, sebbene stabile, non determina automaticamente la perdita del diritto all’assegno. Questo perché l’assegno ha una duplice funzione: da un lato assistenziale, dall’altro compensativa o equilibratrice. Mentre la funzione assistenziale può venir meno con la nuova convivenza — qualora il nuovo partner contribuisca al sostentamento del beneficiario — quella compensativa resta intatta.
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Perché il diritto resta: la funzione compensativa dell’assegno
Il contributo alla famiglia come credito inesauribile
L’aspetto più rilevante sottolineato dai giudici riguarda proprio la funzione compensativa dell’assegno, che mira a riconoscere il contributo economico e non economico dato dal coniuge più debole durante la vita matrimoniale, spesso sacrificando opportunità lavorative per la famiglia.

La creazione di un nuovo legame affettivo non cancella il diritto a questa compensazione, soprattutto se il beneficiario non è in grado di mantenersi autonomamente. Il ragionamento della Corte è lineare: i sacrifici professionali compiuti durante il matrimonio — rinuncia a carriere, aggiornamenti professionali, mobilità geografica — hanno prodotto un divario economico strutturale che sopravvive alla fine del matrimonio e che una nuova relazione sentimentale non è in grado di colmare retroattivamente.
Cosa deve dimostrare il beneficiario in giudizio
La Cassazione ha chiarito che, in presenza di una nuova convivenza, il beneficiario mantiene il diritto all’assegno a condizione che dimostri in giudizio:
- il proprio apporto concreto alla comunione familiare durante il matrimonio (cura dei figli, gestione della casa, supporto alla carriera dell’altro coniuge);
- la rinuncia a occasioni lavorative o di sviluppo professionale in favore della famiglia;
- l’impossibilità oggettiva di raggiungere una piena autosufficienza economica, intesa come capacità di mantenere un tenore di vita adeguato senza il supporto dell’ex coniuge.
Non è sufficiente, dunque, allegare genericamente di aver contribuito alla vita familiare: occorre una prova specifica e circostanziata del nesso causale tra i sacrifici compiuti e lo svantaggio economico attuale.
Quando l’assegno di mantenimento può essere revocato: la valutazione caso per caso
Non si tratta dunque di un meccanismo automatico, ma di una valutazione attenta e personalizzata della situazione concreta. In particolare, la revoca dell’assegno di mantenimento può essere disposta solo se emerge una nuova autosufficienza economica del beneficiario, con un tenore di vita almeno equiparabile a quello goduto durante il matrimonio o comunque adeguato al proprio sostentamento senza il supporto dell’ex coniuge.
I fattori che il giudice è chiamato a ponderare includono:
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- Contributo economico del nuovo convivente: se il nuovo partner sostiene integralmente il beneficiario, la componente assistenziale dell’assegno può essere ridotta o eliminata; quella compensativa, invece, permane.
- Durata e stabilità della nuova convivenza: una relazione consolidata, con condivisione delle spese e progetto di vita comune, pesa diversamente rispetto a una coabitazione recente e informale.
- Capacità reddituale autonoma del beneficiario: se nel frattempo il beneficiario ha recuperato una posizione lavorativa adeguata, il presupposto dell’assegno viene meno indipendentemente dalla convivenza.
- Entità del divario economico residuo: quanto più marcato è lo squilibrio patrimoniale originato dal matrimonio, tanto più difficile sarà per il debitore ottenere la revoca integrale.
Questo principio tutela il coniuge che, pur avendo iniziato una nuova relazione sentimentale, si trovi ancora in una condizione di svantaggio economico derivante dalla precedente unione matrimoniale, evitando che venga privato del sostegno compensativo cui ha diritto per i sacrifici fatti durante il matrimonio.
Separazione e divorzio: differenze applicative
Vale la pena precisare che le regole appena descritte si applicano con alcune varianti a seconda che si tratti di assegno di mantenimento in sede di separazione (art. 156 c.c.) o di assegno divorzile (art. 5, l. 898/1970). In quest’ultimo caso, la legge prevede espressamente che il nuovo matrimonio del beneficiario estingua il diritto all’assegno; la convivenza more uxorio, invece, non produce lo stesso effetto automatico nemmeno in sede divorzile, come confermato dalle SS.UU. 32198/2021. La distinzione è rilevante per i professionisti che assistono le parti: la strategia difensiva cambia a seconda della fase procedurale in cui ci si trova.
FAQ: assegno di mantenimento e convivenza dell’ex
Se l’ex convive con un altro, posso smettere di pagare l’assegno?
No, non automaticamente. La convivenza more uxorio non estingue di diritto l’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento. È necessario presentare un’istanza di modifica o revoca al giudice, che valuterà la situazione concreta tenendo conto della funzione compensativa dell’assegno e dell’effettiva autosufficienza economica del beneficiario.
Cosa succede se l’ex si risposa?
In caso di nuovo matrimonio, il diritto all’assegno divorzile si estingue automaticamente per legge (art. 5, comma 10, l. 898/1970). Per l’assegno di mantenimento in sede di separazione, il nuovo matrimonio dell’ex coniuge fa venire meno il presupposto dell’obbligo, ma è comunque opportuno formalizzare la cessazione in sede giudiziale o con accordo omologato.
Chi deve provare che la convivenza ha cambiato la situazione economica?
L’onere della prova grava su chi chiede la revoca o la riduzione dell’assegno, ovvero sull’ex coniuge obbligato al pagamento. Questi dovrà dimostrare che la nuova convivenza ha determinato una concreta modifica delle condizioni economiche del beneficiario, tale da far venir meno — in tutto o in parte — i presupposti che giustificavano l’assegno.
La funzione compensativa dell’assegno può mai estinguersi?
Sì, ma solo quando il beneficiario abbia effettivamente recuperato una posizione economica autonoma e adeguata, tale da colmare il divario generato dai sacrifici compiuti durante il matrimonio. Si tratta di un accertamento rigoroso, che richiede una valutazione comparativa tra la situazione attuale del beneficiario e quella che avrebbe ragionevolmente raggiunto in assenza del matrimonio.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



