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Come di consueto, l’INPS pubblica periodicamente documenti che chiariscano il funzionamento delle norme vigenti. Di recente anche una circolare relativa al congedo maternità.

Con il messaggio n.287 del 22 gennaio 2024, l’INPS ha reso noti nuovi chiarimenti relativi al certificato telematico per congedo maternità. In particolare, il riferimento specifico nasce nell’ipotesi di assenza del certifica telematico e quindi per salvaguardare i diritti della lavoratrice. La comunicazione si attiene alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito. In esse è ribadito che il congedo di maternità è obbligatorio e della durata di cinque mesi in quanto un diritto indisponibile della lavoratrice.

A chi spetta l’invio del certificato telematico

Volendo chiarire cosa si intende per “diritti indisponibili“, si può specificare che quest’ultimi fanno riferimento ai diritti fondamentali atti a tutelare valori sociali e umani. A tal proposito, nel messaggio INPS dello scorso 22 gennaio si chiarisce che l’invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio per il congedo di maternità. Ma è compito del medico del Servizio Sanitario Nazionale prendersene carico. Il Testo unico sulla maternità e paternità, in merito a quanto affermato, dispone che le lavoratrici debbano far pervenire al proprio datore di lavoro (così come all’INPS) il certificato medico di gravidanza con l’informazione della data presunta del parto. Inoltre, come specifica ancora l’Istituto, sono oggetto di spedizione anche il certificato del parto ed, eventualmente, quello di interruzione della gravidanza.

In merito al congedo maternità, l’INPS tiene a sottolineare altri aspetti, altrettanto, importanti. Tra questi che al diritto indisponibile corrisponde anche un divieto assoluto, gravante sul datore, di adibizione al lavoro (divieto penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 18 dello stesso Testo unico sulla maternità e paternità). Il diritto al congedo di maternità non può essere compresso o limitato in alcun modo. Facendo riferimento al precedente giurisprudenziale Cass. n. 10180/2013, in cui si legge che: “Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile“, l’INPS specifica che il periodo non potrà ritenersi né precluso, né circoscritto anche se il medico non abbia adempiuto all’invio del certificato telematico.

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Cosa prevede il congedo maternità

In merito a tutte le precisazioni fatte in merito, l’INPS specifica ancora nel messaggio dello scorso 22 gennaio che se la domanda è fatta senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato potrà essere richiesto esclusivamente prima della nascita del minore. Dal giorno del parto, infatti, la procedura telematica non permette più al dottore incaricato l’inserimento del certificato telematico di gravidanza. Se la lavoratrice ha inviato un certificato cartaceo, emesso da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso utilizzare la data presunta del parto indicata nel cartaceo in oggetto.

Qualora sia stata dichiarata l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento emesso dalla ASL locale, senza l’emissione di certificato alcuno, è possibile servirsi della data presunta del parto. Infine, nel caso in cui non esiste nessuna della documentazione specificata, la lavoratrice potrà usufruire comunque del congedo di maternità (in quanto, come detto, diritto indisponibile). In questa ultima ipotesi, il tempo sarà stabilito calcolando due mesi prima rispetto alla data presunta del parto. Quindi, in definitiva, si può concludere affermando che, seppur in caso di mancato certificato telematico, una donna lavoratrice in gravidanza non può essere privata del suo diritto alla maternità.

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