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La Legge di Bilancio 2023, ha stabilito che fino al 31 marzo 2023 potranno usufruire del lavoro agile semplificato i lavoratori c.d. fragili affetti dalle patologie indicate nel Decreto del Ministero della Salute del 4.2.2022.

In particolare, la Legge di Bilancio 2023 (L.n. 197/2022) all’art. 1, comma 306, ha stabilito che “Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”.

I lavoratori fragili sono quelli in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico – legali, la quale attesti una condizione di rischio da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, più coloro che risultano affetti da determinate patologie individuate dal D.M. 4 febbraio 2022; nonché quelli che, coma da art. 90 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, agganciava l’esito della valutazione finale al giudizio del medico competente.
Si evidenzia che la proroga al 31 marzo 2023, per i fragili invece riduce l’area di tali lavoratori a quelli affetti da alcune patologie invalidanti elencate dal D.M. 4 febbraio 2022.

Si rammenta che la precedente normativa emergenziale Covid sul lavoro agile per i lavoratori fragili era formulata come segue:

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Articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020:

1) i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Articolo 90, commi 1 e 2, D.L. 34/2020:

2) il diritto al lavoro agile emergenziale è riconosciuto ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente e previa loro valutazione. Il tutto anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o mediante lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le patologie invalidanti individuate dal D.M. 4 febbraio 2022 sono le seguenti:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal  trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es: terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

a.2)  pazienti  che  presentino  tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

  •         cardiopatia ischemica;
  •         fibrillazione atriale;
  •         scompenso cardiaco;
  •         ictus;
  •         diabete mellito;
  •         bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  •         epatite cronica;
  •         obesità;
  1. b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
  •       età >60 anni;
  •       condizioni  di  cui  all’allegato  2  della   circolare   della Direzione generale della prevenzione sanitaria del  Ministero  della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021 citata in premessa.

Tutte le patologie e condizioni sopra indicate dovranno essere certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.

Comunicazione obbligatoria per il lavoro agile

Come reso noto dal Ministero del Lavoro con nota del 31.12.2022, i lavoratori rientranti nella categoria “fragili” di cui al D.M. 4 febbraio 2022, fino al 31 gennaio 2023 dovranno inviare la relativa comunicazione mediante l’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Smart working semplificato”, per periodi di lavoro agile con durata “collocata” non oltre al 31 marzo 2023.

Invece, dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile sempre al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato però “Lavoro agile”.

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