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L’INPS, con il Messaggio n. 4029 del 08.11.2022, ha reso noto il rilascio della nuova funzionalità per la gestione dei casi di assenza dei soggetti convocati alla visita per l’invalidità civile.

Di seguito il testo del messaggio n. 4029/2022.

Con il presente messaggio si comunica il rilascio, nella procedura “Accertamenti Ispettorato Tecnico Medico Legale”, della funzionalità per la gestione automatizzata dei soggetti convocati a visita che risultino assenti.

Con tale funzionalità, qualora il soggetto regolarmente convocato a visita di verifica straordinaria ITML non si presenti, è prevista la possibilità di inserire manualmente, a cura dell’operatore sanitario o del medico, la sospensione per assenza a visita.

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Nei casi in cui non venga inserita l’assenza a visita e non sia presente a sistema il verbale di visita, l’assenza sarà comunque registrata automaticamente allo scadere del terzo giorno dalla data di convocazione.

La registrazione dell’assenza a visita in procedura determina, ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 20, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rinvia all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, l’immediata e automatica temporanea sospensione della prestazione sul “Data Base Pensioni”.

Successivamente l’interessato riceverà una comunicazione, generata in procedura ITML, con l’avviso dell’avvenuta sospensione e con l’invito a presentare, entro 90 giorni, idonea giustificazione dell’assenza.

Nel caso in cui le argomentazioni prodotte siano ritenute idonee a giustificare l’assenza, riprenderà l’iter di verifica con la comunicazione di una nuova data di visita medica.

Nel caso in cui, invece, il soggetto non produca nessuna giustificazione ovvero la stessa non sia valutata idonea, allo scadere dei termini previsti si provvederà alla revoca definitiva del beneficio economico dalla data di sospensione.

Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino.

(Fonte: INPS)

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