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Il Tribunale di Milano, con la sentenza dell’08.08.2022, ha stabilito che è vietato il lavoro prestato senza riposo e per un orario giornaliero eccedente i limiti legali, anche se la prestazione avviene con il consenso del lavoratore e compensata con una maggiorazione retributiva, ed ha condannato il datore di lavoro a risarcire il dipendente.

Tale decisione è scaturita dal fatto che le regole che disciplinano l’orario di lavoro e i riposi e i loro limiti hanno natura indisponibile dalle parti contrattuali (cioè datore di lavoro e lavoratore), ciò significa che tali diritti poiché non soddisfano solo il titolare, ma anche l’interesse pubblico, non sono negoziabili.

La vicenda all’esame del Tribunale di Milano, riguardava dunque la richiesta di un lavoratore di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno subito per non aver usufruito di alcun giorno di riposo per tutta la durata del rapporto di lavoro durato 8 mesi, e per aver svolto una prestazione lavorativa di ben 15 ore al giorno, con una pausa unica di 30 minuti.

Il Tribunale, con la sentenza sopra citata, ha accolto le richieste del lavoratore riconoscendo un orario giornaliero di lavoro di 13 ore, e un risarcimento del danno calcolato in base ai principi fissati in materia dalla Corte Suprema di Cassazione. E sul punto ha osservato che “la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di accordi collettivi che consentano di derogare alle norme di legge o del contratto nazionale, costituisce una fonte di danno patrimoniale che va riconosciuto mediante una semplice presunzione, che scaturisce dalla tutela offerta dall’articolo 36 della Costituzione all’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento del datore. Questa tutela si applica anche ove sia stato pagato un compenso maggiorato per l’attività svolta in festivo e anche nei casi in cui la prestazione sia stata resa su richiesta del dipendente o con il suo consenso”.

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