Advertisement

L’INL, con Nota n. 151 del 2 febbraio 2022, ha risposto ad un quesito sulla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 in caso di irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia dei prestatori di lavoro.

In particolare, la richiesta di parere avanzata all’Ispettorato del lavoro riguarda la possibilità, ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, della regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni, poiché – come anche indicato dal Ministero del Lavoro, in fase di revoca non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi previsto dalla legge.

Di seguito il testo completo della nota n. 151/2022.

REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: I PRESUPPOSTI NECESSARI

È pervenuta alla scrivente Direzione la richiesta di parere in oggetto, concernente i presupposti necessari per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, il quesito concerne le condizioni necessarie ai fini della revoca del provvedimento, laddove lo stesso sia stato adottato per l’irregolare occupazione di lavoratori impiegati nel settore agricolo e nei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità o dalla natura avventizia delle prestazioni di lavoro.

Advertisement
REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: LA REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO

Si chiede se sia possibile, in tali casi, ritenere condizione sufficiente, ai fini della revoca, la regolarizzazione del rapporto di lavoro attraverso la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 90 giorni, atteso che – come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – in fase di revoca non risulta necessario il requisito del mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi previsto per legge.

REVOCA PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE: LAVORATORI EXTRACOMUNITARI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

Inoltre, con specifico riferimento all’ipotesi di impiego irregolare di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno da parte di aziende agricole, si chiede se il solo pagamento della somma aggiuntiva prevista dal citato art. 14 possa consentire la revoca del provvedimento di sospensione. Al riguardo, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 847 del 31 gennaio 2022, si rappresenta quanto segue.

REVOCA PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE: LE NECESSARIE CONDIZIONI DI LEGGE

Le condizioni di legge necessarie per la revoca del provvedimento di sospensione sono, oltre al pagamento della somma aggiuntiva, la regolarizzazione dei lavoratori “in nero” “di norma” – come testualmente chiarito dalla circ. n. 26/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – “mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione”.

REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI

Va da sé che, nel caso in questione, resti quindi possibile la regolarizzazione del personale interessato con soluzioni contrattuali diverse, pur sempre compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa. Resta inteso che eventuali soluzioni di regolarizzazione diverse da quelle indicate dal legislatore, così come il mantenimento in servizio per un periodo di tempo inferiore ai 3 mesi, non consentirà l’ammissione al pagamento della diffida, comunque impartita, ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: LA PROVA DEL PAGAMENTO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA

Con riferimento alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, pur nella impossibilità di una piena regolarizzazione e tenuto conto delle differenti modalità di pagamento dei contributi previdenziali per il settore agricolo, in linea con quanto già chiarito con ML circ. n. 26/2015, il datore di lavoro dovrà fornire prova del pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e provvedere al versamento dei contributi di legge laddove i termini siano già scaduti, ovvero fornire prova della avvenuta denuncia contributiva secondo le modalità previste dall’INPS.

(Fonte: INL)

Advertisement