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L’INPS, con il Messaggio n. 4620 del 23.12.2021 ha fornito chiarimenti in merito alle istanze di rimborso per compensazione relative all’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22 – bis, della L.n. 178/2020.

Di seguito il testo del messaggio n. 4620/2021.

Con  Messaggio n. 3974 del 15.11.2021 e Messaggio n. 4184 del 26.11.2021 l’Istituto ha reso nota la pubblicazione degli esiti delle verifiche preliminari per la fruizione dell’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti, di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Gli importi concessi dall’Istituto sono visualizzabili dagli interessati sul “Cassetto previdenziale” della gestione di riferimento a decorrere dal 29 novembre 2021.

Facendo seguito a quanto già previsto nel citato messaggio n. 3974/2021, si precisa che gli importi già versati e non dovuti in conseguenza dell’autorizzazione dell’esonero potranno essere compensati o rimborsati a opera delle Strutture territoriali competenti, secondo quanto indicato con riferimento a ciascuna fattispecie.

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In considerazione della circostanza che sono ancora in corso le attività di verifica dei requisiti dell’esonero e di rilascio delle procedure di presentazione delle istanze di riesame e della relativa gestione, le richieste di compensazione e rimborso potranno essere presentate anche dopo il 31 dicembre 2021, in quanto termine ordinatorio.

  1. Istanze di rimborso

Il rimborso della contribuzione versata può essere effettuato solo dopo il completamento di tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020 e dal decreto ministeriale del 17 maggio 2021.

Pertanto, le istanze presentate dai contribuenti al fine di ottenere la restituzione delle somme versate e per le quali è stato concesso l’esonero contributivo potranno essere accolte soltanto dopo la puntuale verifica, attualmente in corso, della presenza di tutti i requisiti previsti:

  • possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015
  • avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019
  • avere percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro
  • non avere presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria
  • rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework).

A tale proposito, non è possibile indicare una data di completamento delle suddette verifiche a livello centralizzato, atteso che alcune di esse dipendono dalla trasmissione di dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla loro successiva lavorazione.

Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali obbligati al versamento sul minimale di reddito, le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Domande di rimborso”.

I soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti possono presentare le istanze di rimborso soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.

Per i contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le istanze di rimborso devono essere presentate tramite il “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Rimborsi”.

  1. Istanze di compensazione

Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, obbligati al versamento sul minimale di reddito, e per quelli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura, le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.

Le eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021 potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future.

Per i contribuenti iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali le istanze di compensazione devono essere presentate tramite le “Comunicazioni Bidirezionali” inserendo nell’oggetto il seguente riferimento: “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”.

I contribuenti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e i liberi professionisti potranno presentare le istanze di compensazione soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.

Per i contribuenti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura le istanze di compensazione devono essere presentate tramite il “Cassetto Previdenziale Autonomi in agricoltura”, al seguente percorso: “Domande telematizzate” > “Comp. Contributiva”.

(Fonte: INPS)

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