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L’INPS, con il Messaggio n. 4184 del 26.11.2021, ha fornito ulteriori precisazioni sull’esonero parziale dei contributi previdenziali e sulle istanze di riesame delle relative domande.

Di seguito il testo integrale del Messaggio n. 4184/2021.

  1. Premessa

Con il Messaggio n. 3974 del 15.11.2021 l’Istituto ha reso nota la disponibilità, nel “Cassetto previdenziale”, degli esiti delle istanze di esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, a decorrere dal 29 novembre 2021, degli importi concessi per le istanze accolte con esito parziale o totale.

Gli esiti, sia di accoglimento che di reiezione, tengono conto delle verifiche ex ante effettuate sugli archivi centralizzati.

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Con il predetto messaggio è stato chiarito che la richiesta di riesame dell’esito potrà essere presentata mediante un’apposita funzionalità, attraverso la quale potranno essere esplicitati i motivi a sostegno allegando idonea documentazione. L’istanza di riesame, per la cui presentazione sarà assegnato un congruo termine, deve essere inoltrata, dunque, esclusivamente mediante tale apposita funzionalità, il cui rilascio sarà comunicato con successivo messaggio.

A seguito di alcune richieste di chiarimento relative al procedimento di concessione e verifica dei requisiti previsti dalla legge, con il presente messaggio si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni, a integrazione di quelle già fornite in materia.

  1. Verifica della regolarità contributiva

Tra i requisiti per fruire dell’esonero in oggetto, il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 17 maggio 2021, ha previsto che gli interessati debbano risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

Successivamente, l’articolo 47-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, inserito, in sede di conversione, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto che, ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge n. 178/2020, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti a fare data dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Pertanto, come già indicato nel citato messaggio n. 3974/2021, gli importi si intendono provvisoriamente riconosciuti, in attesa dell’effettuazione delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento, tra cui è compreso il controllo della regolarità contributiva da attuare successivamente alla comunicazione degli importi concessi.

Si evidenzia che con il richiamato messaggio n. 3974/2021 è stato precisato che, in caso di accoglimento dell’istanza, la contribuzione dovuta eccedente l’importo dell’esonero concesso deve essere versata entro il 29 dicembre 2021, data determinata applicando il termine di trenta giorni alla data del 29 novembre 2021, giorno in cui sono resi disponibili nel “Cassetto previdenziale” gli importi dell’esonero concesso. Ciò comporta l’esclusione dell’eccedenza da versare fino alla predetta data del 29 dicembre 2021 dalla determinazione dell’eventuale esposizione debitoria da notificare all’interessato con l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del D.M. 30 gennaio 2015.

In caso di comunicazione di reiezione, l’importo della contribuzione relativa all’annualità 2021 che risulti scaduta alla data della verifica di regolarità contributiva, ove non versata, sarà richiesto con l’invito a regolarizzare di cui al citato articolo 4. L’eventuale presentazione di richiesta di riesame non integra la fattispecie disciplinata dall’articolo 3, comma 2, lettera d), del citato decreto.

Si specifica infine, con riferimento alle posizioni dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, che l’esonero ha ad oggetto solo la contribuzione 2021 con scadenza ordinaria di versamento entro la medesima annualità. Pertanto, restano esclusi, in ogni caso, gli importi, pur compresi nella tariffazione 2021, di competenza di annualità pregresse il cui versamento doveva essere effettuato alle rispettive scadenze relative a ciascuna rata. Tali importi, in assenza di regolare versamento, saranno richiesti con l’invito a regolarizzare nella fase di attivazione della verifica di regolarità contributiva finalizzata al perfezionamento delle verifiche da effettuarsi successivamente alla comunicazione, anche parziale, di accoglimento.

  1. Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Precisazioni

Con l’occasione, si ripropone l’esempio di cui al punto a) del paragrafo 2, dal titolo “Contribuenti con l’imposizione della quota sul minimale di reddito”,del messaggio n. 3974/2021 che reca un errore materiale. Tale esempio, pertanto, deve intendersi annullato e sostituito dal seguente, che riporta una casistica più comune.

EsempioTitolare artigiano, iscritto alla gestione per l’intero anno 2021, con 3 rate di contribuzione fissa di competenza anno 2021 con scadenza entro il 31 dicembre 2021, con importo pari a € 2.877,12 (€ 959,04*3), lavoratore subordinato part time per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

Viene riconosciuto l’esonero per € 1.438,56 – ovvero l’importo complessivo dovuto a titolo di esonero pari a € 2.877,12 astrattamente spettante su base annuale, riproporzionato rispetto al numero di mesi di effettiva attività lavorativa autonoma e contemporanea assenza di status di lavoratore subordinato, cioè (2.877,12/12)x6.

L’importo riconosciuto a titolo di esonero (€ 1.438,56) verrà utilizzato a copertura integrale della prima rata 2021 mentre il residuo importo di € 479,52 sarà utilizzato a copertura parziale della seconda rata 2021. Pertanto, il contribuente deve versare la differenza di € 479,52 (€ 959,04 – € 479,52) a saldo della seconda rata della contribuzione sul minimale di reddito, con F24 causale AF, entro il giorno 29 dicembre 2021. Entro il medesimo termine deve essere versata anche la terza rata, utilizzando la codeline messa a disposizione da parte dell’Istituto con l’imposizione contributiva di maggio 2021.

(Fonte: INPS)

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