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L’INPS, con il Messaggio n. 4352 del 07.12.2021, ha fornito chiarimenti sul RDL – Reddito di Libertà in favore delle donne vittime di violenza, istituito dall’articolo105 – bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ed in particolare sulle domande non accolte per insufficienza del budget.

Di seguito il testo del messaggio n. 4352/2021.

La misura denominata Reddito di Libertà è finalizzata a sostenere, attraverso l’indipendenza economica, le donne vittime di violenza e in condizione di povertà nei loro percorsi di autonomia e di emancipazione, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Sulla base delle domande presentate, tramite il Comune competente per residenza, l’INPS eroga la prestazione assistenziale previa verifica della titolarità dello strumento di pagamento e della capienza del budget delle singole Regioni/Province autonome (secondo la ripartizione delle risorse finanziarie, pari a 3 milioni di euro, di cui alla Tabella 1 allegata al DPCM 17 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 172 del 20 luglio 2021).

Come chiarito dalla Circolare n. 166 del 08.11.2021, al raggiungimento del suddetto limite non potranno essere accolte nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali da trasferire all’Istituto.

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Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, a parziale rettifica di quanto indicato nella citata circolare, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021; pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’eventuale successivo accoglimento verrà comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).

(Fonte: INPS)

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