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L’INPS, con Messaggio n. 3340 del 05.10.2021, ha informato gli interessati della proroga al 31 ottobre 2021 del termine per la presentazione della domanda di assegno temporaneo per i figli minori di cui al D.L. 30 settembre 2021 n. 132.

Di seguito il testo integrale del messaggio n. 3340/2021.

L’Assegno temporaneo per i figli minori (AT) è stato introdotto, quale misura temporanea “ponte”, dal D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2021, n. 112, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’assegno unico previsti dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.

Con la Circolare n. 93 del 30.06.2021 sono state fornite indicazioni in ordine alle caratteristiche della misura, ai requisiti per accedere alla stessa, alle incompatibilità previste, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande.

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 In particolare, per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il decreto-legge richiamato aveva previsto che fossero corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021; successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura doveva corrispondere al mese effettivo di presentazione della domanda (cfr. l’art. 3, comma 1, del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, nella versione in vigore fino al 29 settembre 2021).

Con il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante “Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 234 del 30 settembre 2021, il termine sopra indicato del 30 settembre 2021 è stato prorogato al 31 ottobre 2021 (cfr. l’art. 4, rubricato “Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori”, del decreto-legge n. 132/2021, che ha modificato l’art. 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 79/2021).

Pertanto, per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.

(Fonte: INPS)

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