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Entra in vigore oggi il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 che prevede – tra le altre cose l’obbligo del green pass nei luoghi di lavoro dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, giorno in cui cesserà lo stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e dunque fino a tale data sarà considerato assente ingiustificato senza retribuzione e con diritto alla conservazione del posto il lavoratore, pubblico o privato, sfornito di certificazione verde.

Vediamo nel dettaglio il testo del nuovo decreto.

GREEN PASS NEL LAVORO PUBBLICO 

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

SOGGETTI ESONERATI

Da tale obbligo sono esonerati coloro che siano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

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VERIFICHE POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

Saranno i datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni dell’obbligo.

LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS: CONSEGUENZE

Il lavoratore trovato sprovvisto di green pass al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli altri lavoratori nel luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO E SANZIONI

L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso del green pass comporterà anche l’applicazione di un sanzione amministrativa da un minimo di 600 ad un massimo di 1500 euro.

GREEN PASS NEL LAVORO PRIVATO

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

SOGGETTI ESONERATI

Da tale obbligo sono esonerati coloro che siano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

VERIFICHE POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE: OBBLIGHI DATORIALI

I datori di lavoro, definiranno, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individueranno con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni di tale obbligo. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO E SANZIONI

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso di green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  degli altri lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo del possesso del green pass comporterà anche l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 600 ad un massimo di 1500 euro, ferme restando le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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