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Il Ministero del Lavoro, con D.D. n.159 del 19.04.2021, ha reso nota l’adozione dell’Avviso 1/21 relativo al finanziamento dell’attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

L’art. 1, comma 338, della L.n. 205/2017, recante ““Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”, ha istituito per il triennio 2018 – 2020 un fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l’anno 2020, al quale possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, demandando ad un regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione della disciplina concernente l’utilizzo del fondo medesimo, nei limiti di spesa sopra indicati.

Successivamente, con D.M. n. 175/2019, è stato adottato il regolamento recante la disciplina delle modalità di utilizzo del contributo a valere sul fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, ai sensi del citato articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con l’ultima legge di bilancio (L.n. 178/2020), è stato stanziato, anche per l’anno 2021, un fondo di cinque milioni di euro per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.

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Pertanto, con D.D. 159/2021, il Ministero del Lavoro ha adottato l’avviso n. 1/2021 concernente proprio il l finanziamento dell’attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie ai sensi dall’articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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