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L’INPS, con il Messaggio n. 1336 del 30.03.2021, ha precisato le modalità di calcolo della retribuzione lorda relativamente al FIS – Fondo di solidarietà, nel periodo dell’emergenza covid-19, per il personale del trasporto aereo.

Di seguito il testo integrale del messaggio n. 1336/2021 sul FIS e il calcolo della retribuzione.

L’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, prevede che il Fondo di solidarietà (FIS) per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi una prestazione integrativa, in relazione alle prestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all’80% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dall’interessato nei dodici mesi precedenti l’istanza, con esclusione specifica dei compensi per lavoro straordinario.

Al successivo comma 3, l’articolo in commento prevede altresì che la predetta retribuzione lorda di riferimento vada rapportata al numero di ore (o di giornate, per il personale navigante) retribuite nei dodici mesi di riferimento, al fine di evitare, nei casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che il lavoratore interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto.

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La circolare n. 132/2016, nel declinare il suddetto quadro normativo, ha precisato, in aderenza al testo della norma e al principio che la ispira, che i periodi di mancata prestazione lavorativa (ad esempio, malattia/maternità, allattamento, adozione/affidamento, permessi legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda), a eccezione delle mancate prestazioni riferibili a provvedimenti disciplinari, debbano essere “sterilizzati”.

Pertanto, al fine di evitare che detti periodi comportino un abbattimento della retribuzione, con inevitabile riduzione del beneficio previsto, gli stessi sono neutralizzati e non entrano nel calcolo della retribuzione media di riferimento.

In coerenza con tale impostazione, la circolare n. 97/2017 ha chiarito che, nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi precedenti la domanda sia stato in mobilità ordinaria ovvero abbia usufruito di una sospensione per CIGS a zero ore, occorre tenere conto dell’ultima retribuzione utile percepita.

Ai fini di una corretta applicazione del dettato normativo, si precisa che il periodo di riferimento da considerare per il calcolo della prestazione integrativa è rappresentato dai dodici mesi antecedenti la data della domanda di accesso alla prestazione erogata dal Fondo, con conseguente rideterminazione di detto periodo ad ogni successiva presentazione di una nuova istanza.

Nell’anno 2020 il settore del trasporto aereo ha registrato, per effetto dei noti eventi connessi all’emergenza epidemiologica, un drastico calo del volume di traffico, con inevitabili ripercussioni sulle retribuzioni dei lavoratori, che, a causa della conseguente diminuzione dell’attività lavorativa, hanno subito sensibili riduzioni.

L’eccezionalità dei fenomeni sopra descritti, non previsti né prevedibili nell’ambito dello scenario socio-economico di riferimento del D.I. n. 95269/2016, unitamente all’esigenza di garantire sempre il pieno raggiungimento del fine ultimo della norma sopra descritta, ha imposto la necessità di una revisione degli attuali meccanismi di calcolo della retribuzione lorda, con particolare riguardo alla possibilità di neutralizzare tutto il periodo interessato dall’emergenza pandemica.

A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al quale è stato richiesto apposito parere, valutando positivamente una ipotesi prospettata dall’Istituto, ha chiarito che il periodo decorrente da gennaio 2020 fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e al ripristino della normale attività deve essere neutralizzato ai fini dell’individuazione della retribuzione di riferimento.

Tanto premesso, attesa la peculiare gravità del quadro economico nazionale e di quello dello specifico settore, determinata dalla crisi pandemica, si precisa che per tutte le domande di accesso alle prestazioni integrative del Fondo (FIS), il cui periodo di riferimento ricada, in tutto o in parte, nell’arco temporale ricompreso tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è dato dai dodici mesi precedenti gennaio 2020.

Al fine di rendere operative le nuove disposizioni, per tutte le prestazioni autorizzate sulla base delle retribuzioni riferite al periodo da neutralizzare, ciascuna Azienda dovrà procedere alla trasmissione all’Istituto dei nuovi dati retributivi, calcolati secondo le indicazioni sopra illustrate.

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative relative alle modalità di comunicazione dei già menzionati dati, nonché alla gestione dei pagamenti.

Si precisa infine che, tenuto conto della grave situazione economica in cui versa il settore e del tenore del recentissimo parere interpretativo, nelle more delle anzidette comunicazioni, verrà comunque garantita la continuità dei pagamenti in corso sulla base dei dati già trasmessi, salvo conguaglio in esito alla ricezione dei dati retributivi aggiornati.

(Fonte: INPS)

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