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Variazione importi delle indennità antitubercolari:

L’INPS, con la Circolare n. 3 del 2016 sulla variazione importi delle indennità antitubercolari, ha comunicato agli interessati quanto segue.

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati per legge (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2,  co.  2, della legge n. 88/87)  alla  dinamica   del  trattamento  minimo  delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2014 e per l’anno 2015 (determinate dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), pari rispettivamente allo 0,2% dal 1°gennaio 2015 (in luogo della misura provvisoria dello 0,3% di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2014) e allo 0,0% dal 1°gennaio 2016 (in via provvisoria), sono stabiliti gli importi delle seguenti indennità:

1°gennaio 2015  1°gennaio 2016
  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
 

€ 13,14

 

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€ 13,14

  • Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975.
 

€ 6,57

 

 

€ 6,57

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
 

€ 21,90

 

 

€ 21,90

 

  • Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).
 

€ 10,95

 

 

€ 10,95

 

  • Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
€ 88,37  € 88,37

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,14, dovrà essere erogata quest’ultima.

(Fonte: INPS)

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