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Il Tribunale di Arezzo, con la Sentenza n. 9 del 2021, ha confermato la reintegra nel posto di lavoro di un commesso licenziato, perché si era rifiutato di servire un cliente senza mascherina, durante questo periodo di emergenza epidemiologica da covid-19.

Questi i fatti di causa.

Durante il turno notturno un dipendente di un punto vendita richiedeva ad un cliente entrato ad acquistare due pacchetti di sigarette che “se non avesse avuto la mascherina di protezione, non gli avrebbe fatto la transazione in cassa”. Il cliente era infatti entrato nel locale e si era avvicinato al lavoratore senza mascherina o presidio alternativo e alla richiesta di quest’ultimo di coprirsi almeno con il collo della felpa (come fanno tanti sprovvisti di mascherina), rispose che “le mascherine le portano i malati”; ed aggiunse pure che “noi (società e dipendenti) siamo dei ladri che gli prosciugano lo stipendio e che mentre prima lo facevamo a viso scoperto ora lo facciamo con le maschere”.

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A seguito di tale episodio, il datore di lavoro procedeva al suo licenziamento sul presupposto che il lavoratore risultava “inadempiente nei confronti dei suoi obblighi contrattuali” per aver “disatteso le indicazioni aziendali previste in questo periodo di emergenza sanitaria”, e aver “danneggiato gravemente l’immagine aziendale”.

Il licenziamento veniva impugnato dal dipendente e il giudice – ritenendolo illegittimo – ordinava la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro con risarcimento del danno.

Avverso tale ordinanza, proponeva impugnativa il datore di lavoro. Ma il Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 630/2020, confermava l’ordinanza di reintegra nel posto di lavoro perché a suo avviso i fatti accaduti non avevano una gravità tale da giustificare un licenziamento. Si legge infatti nella sentenza che i fatti accaduti, al più costituivano una reazione verbale giustificata dall’esasperazione per una condotta altrui omissiva, denotante ignorante sottovalutazione del fenomeno pandemico, accompagnata da frasi villane e sprezzanti della salute propria e degli altri clienti, oltreché del cassiere. Né “grave fatto” fu il rifiuto del servizio perché, anche a prescindere che fu condizionato all’invito a coprirsi con la felpa, non recò pregiudizio per un mancato acquisto di un pacchetto di sigarette.

La condotta censurata da parte datoriale, si legge ancora in sentenza, è, pertanto, inidonea a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, così non integrando violazione del dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. né, tantomeno, giusta causa di licenziamento.

Il Tribunale, poi, non ha mancato di sottolineare che – nella fattispecie – il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza.

L’esimente dello stato di necessità gli consentiva del resto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro, poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona.

Il Giudice concludeva quindi confermando integralmente l’ordinanza di reintegra nel posto di lavoro con risarcimento del danno.

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