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L’INPS, con il Messaggio n. 2263 del 01 giugno 2020, sulla indennità covid-19, ha fornito chiarimenti in merito alle domande respinte e ai riesami delle domande di marzo 2020.

Ecco quanto si legge nel messaggio 2263/2020.

  1. Premessa

 Con la Circolare n. 49 del 30 marzo 2020 sono state fornite, tra l’altro, le istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

È stata completata la prima fase di gestione delle domande e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni.

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Alla luce della situazione di emergenza sociale che ha obbligato un elevato numero di lavoratori autonomi e dipendenti a richiedere gli strumenti di tutela previsti dalla normativa, l’Istituto ha proceduto con tempestività alla verifica dei requisiti e alla erogazione delle indennità per le posizioni che avessero superato tutti i controlli automatizzati.

I beneficiari sono stati avvisati dell’esito della domanda accolta e del pagamento della prestazione tramite SMS.

Con riferimento agli esiti di reiezione delle domande non accolte sono state notificate tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee le motivazioni della mancata erogazione dell’indennità stessa.

Gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità 600 euro” (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

  1. Domande respinte

Le norme in commento hanno previsto al fine dell’erogazione motivi di rigetto dotati di elevato contenuto probatorio, in particolare quelli per i quali i dati contenuti negli archivi di gestione dell’INPS si considerano consolidati.

Per tali domande, è stato comunicato al cittadino e al Patronato, tramite SMS e visualizzabile alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600 euro”, che, non essendo ammesso il ricorso amministrativo, l’eventuale contestazione può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria. Ovviamente, la Struttura territoriale INPS competente può sempre effettuare in autotutela un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.

I motivi di reiezione per i quali non è possibile erogare l’indennità prevista dalla norma sono i seguenti:

1) titolarità di un trattamento pensionistico diretto al mese di marzo 2020;

2) percezione del Reddito/Pensione di Cittadinanza nel mese di marzo 2020;

3) titolarità di un rapporto di lavoro dipendente, ove non consentito;

4) assenza dell’iscrizione alle gestioni Autonome, ove richiesta (art. 28);

5) assenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per i lavoratori dello spettacolo (art. 38);

6) assenza del requisito della qualifica di stagionale e/o dell’appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);

7) assenza del requisito di cessazione involontaria per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29);

8) assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell’anno 2019 per gli operari agricoli a tempo determinato (art. 30).

In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.

Per alcune delle istanze per le quali sono presenti dati previdenziali alimentati sia dalle gestioni INPS che da Enti esterni (come, ad esempio, le Casse previdenziali private) è possibile che, al momento del controllo, il dato rilevato non sia consolidato, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso.

In questi casi, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti “preavviso di reiezione”, con cui il cittadino viene informato che la sua domanda non è accoglibile, consentendogli comunque di portare all’attenzione dell’Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l’eventuale accoglimento della domanda stessa.

  1. Riesame amministrativo

Al lavoratore e al Patronato è dunque consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria così come delineati dalla circolare n. 49 del 2020.

Viene previsto quindi un termine di 20 giorni dal momento della pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva) per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto nulla, la domanda deve intendersi definitivamente respinta, fermo restando quanto di seguito indicato per i lavoratori agricoli destinatari dell’indennità ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge n. 18/2020.

L’utente può inviare la documentazione richiesta attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600 euro”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta istituzionale dedicata, denominata:

 riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Per gli operai agricoli destinatari della indennità di cui all’articolo 30, nel caso di mancato accoglimento dell’istanza è stato inviato un preavviso di reiezione per consentire all’interessato di segnalare le informazioni per il riesame dell’istanza. In particolare, considerato che il mancato raggiungimento del requisito potrebbe essere stato determinato dal mancato invio nei termini legali di scadenza delle denunce di manodopera relative all’anno 2019 da parte del datore di lavoro, è stato consentito al potenziale beneficiario di segnalare, tra l’altro, l’avvenuto invio nel mese di aprile da parte del datore di lavoro di denunce di manodopera tardive (denunce relative all’anno 2019 inviate dopo la pubblicazione degli elenchi 2019) contenenti giornate di lavoro a lui riferite. Al riguardo, considerato che l’invio delle denunce di manodopera con i flussi DMAG è consentito soltanto in determinati periodi temporali, ai fini del supplemento di istruttoria discendente dal preavviso di reiezione, sono prese in considerazione le denunce inviate nel mese di aprile, primo periodo utile stabilito dal legislatore per l’invio dei flussi, successivo a quello di invio del quarto trimestre 2019 (gennaio 2020).

Si evidenzia, inoltre, che l’invio da parte del datore di lavoro di una denuncia tardiva 2019, entro il mese di aprile 2020, non è, tuttavia, una condizione sufficiente per accogliere la richiesta di riesame dell’istanza. Ciò in quanto per gli operai agricoli le giornate trasmesse con i DMAG tardivi devono essere inserite, previa apposita istruttoria da parte della Struttura competente alla gestione contributiva, negli elenchi nominativi di variazione. Considerato che la verifica dei dati contenuti nei DMAG tardivi può richiedere un’istruttoria rafforzata, che può richiedere tempi anche molto lunghi, ai fini del supplemento di istruttoria di cui trattasi sono considerate le sole giornate dell’anno 2019 risultanti nel primo elenco di variazione 2020 pubblicato dal 1° giugno 2020.

Si ribadisce che l’allegazione è prevista soltanto per i c.d. preavvisi di reiezione; tuttavia, si precisa che anche nel caso di respinte senza supplemento d’istruttoria è sempre possibile, in virtù del principio di autotutela, approvare la domanda qualora emerga, anche a seguito di documentazione utile prodotta attraverso la casella istituzionale, che il provvedimento di diniego sia errato. Anche in tale caso il termine di allegazione è quello di 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.

È in corso di realizzazione, nei servizi dedicati ai Patronati, la funzione di estrazione delle liste degli esiti delle domande in cooperazione applicativa.

  1. Indirizzi amministrativi sui riesami

Al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le Strutture territoriali devono seguire nello svolgimento dei riesami, si riassumono di seguito le principali istruzioni, suddivise per tipologia di indennità e beneficiari della stessa.

Art. 27

Cfr. la tabella allegata “Verifiche INPS art. 27 indennità gestione separata” (Allegato 1).

Art. 28

La norma prevede che l’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 28 avvenga a condizione che i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni speciali autonome dell’AGO.

Il predetto requisito deve essere presente per l’intero mese, non rilevando una data di inizio attività in corso del mese, né comunicazioni non tempestive o successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020.

Art. 29

Cfr. la tabella allegata “Verifiche INPS art. 29 indennità lavoratore stagionale” (Allegato 2).

Art. 30

Per gli operai agricoli l’accoglimento dell’istanza è determinato dalla presenza di almeno 50 giornate di attività nell’anno 2019. Per l’accoglimento dell’istanza è stato considerato il numero di giornate indicato negli elenchi nominativi annuali dell’anno 2019, pubblicati nel sito dell’Istituto con valore di notifica dal 31 marzo al 15 aprile 2020, ovvero il numero di giornate indicato negli elenchi di variazione 2020, pubblicati con valore di notifica dal 1° giugno al 16 giugno 2020.

Art. 38

Cfr. la tabella allegata “Verifiche INPS art. 38 indennità lavoratore spettacolo” (Allegato 3).

  1. Rinuncia e Variazione IBAN

Attraverso la funzione visualizza esiti, secondo il percorso sopra descritto, è possibile anche variare l’IBAN ovvero rinunciare al pagamento del bonus. La rinuncia è intesa come rinuncia definitiva al beneficio e la relativa domanda viene annullata.

Le variazioni possono essere effettuate esclusivamente dal soggetto titolare del PIN attraverso il quale è stata presentata la domanda. Pertanto, se la domanda è stata presentata con PIN del cittadino, l’interessato potrà sia visualizzarla sia variare l’IBAN che rinunciare; se invece la domanda è stata presentata dal Patronato, l’interessato potrà visualizzarla, ma le eventuali variazioni andranno fatte dal Patronato.

Nel caso si intenda rinunciare al bonus per il quale sia stato già disposto il pagamento, il rinunciatario potrà restituire la somma, dando disposizioni al gestore del suo conto di eseguire lo storno del bonifico verso la Banca d’Italia (Banca emittente il bonifico) sull’IBAN IT42E010000323500000000INPS con la necessaria specificazione del CRO dell’originario bonifico, dando comunicazione degli esiti alla Struttura territoriale competente.

  1. Riesame d’ufficio

Relativamente agli esiti di reiezione, si comunica che sono stati effettuati alcuni riesami d’ufficio, con riferimento a categorie di lavoratori o condizioni di spettanza, per le quali a seguito di chiarimenti intervenuti si è reso necessario rivedere le modalità di controllo automatico.

In particolare, si è proceduto al riesame centralizzato delle domande dei lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, per i quali l’esito negativo è stato determinato dalla carenza del requisito della qualifica di stagionale nelle denunce mensili Uniemens.

Il requisito sarà ora individuato, in alternativa alla denuncia Uniemens, nella comunicazione obbligatoria inviata dal datore di lavoro al momento dell’avvio del rapporto di lavoro (Unilav).

A tal fine verranno prese in considerazione anche le comunicazioni obbligatorie inviate per RETTIFICA dell’informazione di STAGIONALE:SI entro la data del 23 febbraio 2020.

Ulteriore riesame è stato elaborato con riferimento ai titolari di assegno ordinario di invalidità, la cui domanda sia stata respinta per titolarità di pensione nel mese di marzo.

Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), gli assegni suddetti sono compatibili con le indennità COVID-19, come stabilito dagli articoli 75 e 86 del medesimo decreto.

Sono state altresì rielaborate d’ufficio le domande che erano state presentate erroneamente per una categoria di appartenenza sbagliata e per le quali il riesame ha determinato l’accoglimento nella categoria corretta.

(Fonte: INPS)

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