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Covid-19, nessuna connessione tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e la responsabilità del datore di lavoro: Possono tirare un respiro di sollievo tutti gli imprenditori d’Italia.
I criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza
L’INAIL, con un comunicato in data odierna ed in riferimento alla circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha chiarito meglio la sua posizione sulla questione della parificazione del contagio da covid-19 all’infortunio sul lavoro e alle conseguenze sul piano civile e penale del datore di lavoro.

Tale chiarimento si è reso necessario dopo che tutti gli imprenditori d’Italia si sono dichiarati preoccupati e spaventati dal contenuto del decreto (articolo 42, comma 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il cosiddetto Cura-Italia) e dalla circolare n. 13 del 3 aprile 2020.

Ecco di seguito il testo del comunicato INAIL.

Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro.

Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.

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L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile.

L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni.

La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

(Fonte: INAIL)

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