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L’INAIL, con circolare n. 15 del 30 aprile 2020, ha fornito chiarimenti circa la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per l’anno in corso (v. anche allegato 1, alla circolare 15/2020).

Ecco il testo della circolare 15/2020.

PREMESSA

L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2014, su proposta dell’INAIL, contenuta nella determinazione presidenziale dell’11 marzo 2014, n. 67, sono state definite le modalità di applicazione ed è stata fissata la percentuale di riduzione per il 2014.

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L’art. 2 del citato decreto 22 aprile 2014 ha stabilito che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi, così come indicati nella citata determinazione presidenziale 11 marzo 2014, n. 67, si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, sempre su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni la percentuale di riduzione è aggiornata con determinazione presidenziale INAIL, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento.

L’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, di approvazione della determinazione presidenziale INAIL del 2 ottobre 2018, n. 385 ha stabilito la nuova Tariffa Ordinaria Dipendenti (T.O.D.) per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione. Con decreti interministeriali in pari data (27 febbraio 2019) sono state, inoltre, approvate le determinazioni presidenziali INAIL del 30 gennaio 2019, n. 43 e del 4 febbraio 2019, n. 45, riguardanti rispettivamente la nuova tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova tariffa del settore Navigazione.

Per effetto delle citate disposizioni, in concomitanza dell’entrata in vigore delle nuove Tariffe dei Premi, è cessata per tali gestioni, a partire dal 1° gennaio 2019, l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto i nuovi tassi assorbono la riduzione finora prodotta dalla predetta normativa.

La predetta riduzione non trova, inoltre, applicazione, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in quanto gli stessi sono determinati in relazione ai tassi medi stabiliti nella nuova Tariffa dei Premi per l’attività svolta dall’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrate le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei.

La riduzione prevista dall’art. 1, comma 128 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 continua, invece, ad applicarsi anche nel 2020 a quei settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato ancora completato.

Alla luce di quanto previsto dai citati artt. 2 e 3 del decreto ministeriale del 22 aprile 2014, pertanto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 è stata approvata la determinazione presidenziale INAIL del 26 settembre 2019, n. 290 riguardante i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi per il triennio 2020-2022, gli Indici di Gravità Medi (IGM) sempre per il triennio 2020- 2022, nonché la percentuale di riduzione per il 2020.

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL 2020 DELLA RIDUZIONE EX LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

La riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2020, si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.

La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della gestione Agricoltura di cui al titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’INPS.

MISURA DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE EX LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 PER IL 2020 E CRITERI DI APPLICAZIONE

La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,29% con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 7 febbraio 2020 che ha approvato la determinazione presidenziale INAIL del 26 settembre 2019, n. 290.

La predetta determinazione presidenziale INAIL del 26 settembre 2019, n. 290 ha, inoltre, confermato, anche per il triennio 2020-2022, nelle more della revisione tariffaria prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i settori/gestioni per i quali tale procedimento di revisione non è stato ancora completato, i criteri e le modalità applicative e di calcolo della riduzione dei premi e contributi assicurativi già stabiliti per tutto il triennio 2014-2016 con il decreto 22 aprile 2014 (artt. 1 e 2), successivamente confermati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 9 novembre 2016 anche per il triennio 2017-2019, tenuto conto che non sussistono, allo stato, motivazioni di ordine tecnico per una loro modifica.

Si è reso, però, necessario procedere all’aggiornamento degli Indici di Gravità Medi, (IGM) anch’essi fissati per il triennio 2017-2019 dal citato decreto 9 novembre 2016, al fine di consentire per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione Agricoltura riscossi dall’INPS, l’individuazione delle aziende virtuose attraverso il confronto con l’Indice di Gravità Aziendale (IGA).

I nuovi Indici di Gravità Medi per il triennio 2020-2022 sono stati fissati nella Tabella 1 della citata determinazione presidenziale INAIL del 26 settembre 2019, n. 290.

In merito ai criteri di applicazione si osserva che la legge di stabilità 2014 ha fissato il principio “dell’andamento infortunistico aziendale” quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Per l’anno 2020 rientrano nella prima fattispecie i soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2018.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’Indice di Gravità Medio (IGM) e l’Indice di Gravità Aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione Agricoltura.

Viceversa, per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT20 (domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, art. 1 comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147). Per il settore agricolo l’istanza è presentata tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”.

La riduzione è riconosciuta ai predetti soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2020 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2018.

La riduzione, nella nuova misura del 15,29%, continuerà a essere applicata per l’anno 2020, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accolta nel corso del biennio di riferimento l’istanza di riduzione.

Si fa integrale rinvio, per quanto non disposto dalla presente, alle circolari INAIL 7 maggio 2014, n. 25 nonché, relativamente ai contributi agricoli, alla circolare INAIL 1° luglio 2014, n. 32.

(Fonte: INAIL)

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