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L’INAIL, con Istruzione operativa del 30 aprile 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti circa la ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale chiarimento si è reso necessario a seguito della integrazione e parziale rettifica delle disposizioni contenute nella circolare n 7 dell 11 marzo 2020, nella circolare n. 11 del 27 marzo 2020 e nell’articolo 61 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (V. anche Testo coordinato del D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

La Legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha abrogato il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 disponendo che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge e ha interamente sostituito l’articolo 61, riformulandone il testo.

In particolare all’articolo 61, comma 2, sono stati inseriti, alla lettera a) le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator e alla lettera s) gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

Per quanto riguarda gli adempimenti si conferma che i soggetti previsti dalle predette norme usufruiscono della sospensione dei seguenti termini, la cui scadenza era fissata al 2 marzo 2020:

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  • il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020;
  • il termine per la presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, unitamente alla documentazione probante l’attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019;
  • il termine per la presentazione della documentazione probante l’attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati 
nell’anno 2019, riferita alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione di cui sopra, presentata entro la data del 2 marzo con allegata la dichiarazione dell’impresa di versare in oggettiva difficoltà nel produrre la suddetta documentazione probante, come da istruzioni fornite con nota del 2 marzo 2020 protocollo 1204.

La nota INAIL inoltre precisa che per poter effettuare gli adempimenti, al termine del periodo di sospensione, gli interessati dovranno trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio “Alpi online”, mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, andranno inoltrate esclusivamente tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”.

A parziale rettifica di quanto indicato nelle predette circolari, al fine di garantire la piena funzionalità dei sistemi informatici, l’apertura dei due servizi online è stata differita di due giorni, con conseguente slittamento anche della chiusura degli stessi.

Inoltre, sempre a modifica delle circolari citate, gli interessati che hanno applicato la sospensione degli adempimenti devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni 2019 e le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione senza presentare contestualmente il modulo di sospensione.

A seguito delle sospensioni stabilite dall’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 per i mesi di aprile e di maggio 2020, per le quali è in corso di emanazione specifica circolare, è infatti in fase di realizzazione un apposito servizio online, di cui sarà comunicata a breve l’operatività, che sarà reso disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega.

Nello stesso servizio gli utenti dovranno anche comunicare se al termine del periodo di sospensione intendono effettuare i versamenti in unica soluzione o mediante rateizzazione nel numero massimo di rate previsto dalle disposizioni in vigore.

Il servizio gestirà anche le comunicazioni di sospensione previste dai precedenti decreti legge per i quali sono stati predisposti i moduli allegati alle circolari n. 7 e 11 del 2020.

Ambito applicativo della sospensione di cui all’articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 18/2020. Integrazione alla circolare 11/2020.

Alla luce delle disposizioni dell’articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che stabiliscono ai commi 2 e 4 la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria senza fare riferimento ai termini dei versamenti in autoliquidazione, la sospensione stabilita dall’articolo 62, comma 2, lettera c), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche ai premi dovuti all’Inail, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.

La sospensione spetta per i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vale a dire nel periodo di imposta 2019.

Le modalità di recupero delle somme sospese sono stabilite dal comma 5, del medesimo articolo 62, secondo cui i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Per espressa previsione di legge non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per quanto riguarda i controlli in merito al rispetto del requisito dei ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, l’articolo 18, comma 9, ultimo periodo, del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 prevede che l’INPS e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione dei versamenti e che l’Agenzia delle entrate comunichi agli enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati.

I soggetti in possesso dei requisiti e delle condizioni per usufruire della sospensione prevista dall’articolo 62, comma 2, lettera c), D.L. 17 marzo 2020 n. 18 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 beneficiano anche della sospensione dei versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Le rate sospese, compresa la prima ove questa scada nel periodo di sospensione, dovranno essere versate tutte nel mese successivo al termine della sospensione, vale a dire nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese.

In attesa del servizio online di comunicazione delle sospensioni, è necessario che i beneficiari comunichino di avere i requisiti per usufruire della sospensione ai sensi dell’articolo 62, comma 2, lettera c), del decreto legge 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, tramite PEC alla Sede competente.

(Fonte: INAIL)

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