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Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha stabilito che il licenziamenti per ragioni economiche, legati cioè all’andamento negativo dell’azienda, sono sospesi fino al prossimo 15 maggio. In pratica, tutte le aziende che a causa dell’emergenza coronavirus sono state costrette a chiudere i battenti o a rallentare la produzione non potranno “sistemare” la crisi in atto procedimento con licenziamenti del personale.

Dal canto loro, i lavoratori di tali aziende potranno usufruire di una ulteriore tutela rappresentata dagli ammortizzatori sociali che consentono una riduzione della busta paga al fine di conservare il posto di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il D.L. n. 18/2020, infatti, ha garantito un ricorso su larga scala, con causale emergenza per coronavirus, degli ammortizzatori sociali e consentendo così la fruizione della cassa integrazione guadagni (CIGO e CIGD) per un periodo massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio.

L’art. 19 del D.L. cit., prevede infatti che “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020”.

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Invece per le aziende che prima dell’emergenza (23.2.2020) già fruivano della cassa integrazione guadagni straordinaria, il D.L. all’art. 20, comma 1, ha stabilito che queste “possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro”.

LICENZIAMENTI: COSA SI PUO’ FARE E COSA NO

È consentito il licenziamento per giusta causa, e cioè quelli legati al comportamento del dipendente che vada a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Non si potrà licenziare, come sopra si è detto, per l’andamento negativo dell’azienda a causa dell’emergenza da coronavirus, fino al 15 maggio.

I lavoratori costretti a casa potranno percepire – almeno fino all’esaurimento degli ammortizzatori sociali – il trattamento economico.

Si tratta naturalmente di misure temporanee, ma che sicuramente avranno un effetto positivo sulla tutela dei posti di lavoro se se ci sarà una ripresa effettiva delle attività.

Dopo il 15 maggio potrebbero ovviamente sorgere dei problemi, sia per la fine del blocco dei licenziamenti, sia per l’esaurimento della cassa integrazione, a meno che non vengano – nel frattempo – previste ulteriori proroghe di tali strumenti.

 

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