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L’INPS, con la Circolare n. 44 del 24 marzo 2020, relativa al bonus baby-sitter (sempre in tema di emergenza da coronavirus, articoli 23 e 25 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18), ha fornito agli interessati alcune importanti precisazioni. In sostanza il bonus baby-sitter da 600 euro (elevato a 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori) si potrà utilizzare anche per la collaboratrice domestica già dipendente e per le ore aggiuntive di lavoro.

Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore (ad esempio, con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro).

Il beneficio per servizi di baby-sitting, previsto al comma 8 dell’articolo 23 del decreto-legge citato e al comma 3 dell’articolo 25 del medesimo decreto, compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

L’INPS, precisa poi due cose importanti:

  • la prima è che le domande per ottenere il bonus, saranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino a esaurimento dei fondi disponibili. Le richieste presentate all’Istituto dopo il raggiungimento del plafond disponibile saranno invece messe in stand-by in attesa di eventuali nuove risorse;
  • la seconda è che il bonus baby-sitter è incompatibile con il congedo parentale di 15 giorni previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18. E a tal proposito la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l’INPS ha precisato che “l’eventuale domanda per i servizi di baby-sitting inviata dal genitore appartenente a un nucleo familiare in cui sia già in corso di fruizione un congedo parentale “standard” ma che, in quanto fruito nel periodo disciplinato di chiusura delle scuole viene convertito automaticamente in “congedo Covid-19”, verrà respinta”.

Requisiti

Nell’attesa che venga aperta la procedura per la presentazione delle domande per ottenere il bonus baby-sitter, gli interessati dovranno verificare il possesso dei requisiti richiesti ed elencati nella medesima Circolare n. 44 del 24 marzo 2020.

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A chi non spetta

Il bonus baby-sitter, come ancora precisato dall’INPS potrà essere attribuito esclusivamente a quelle famiglie in cui uno dei genitori non beneficia già di altri strumenti di sostegno al reddito erogati in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (cassa integrazione ordinaria o in deroga, assegno dei fondi di solidarietà, Naspi, se è disoccupato o comunque non lavora).

A chi spetta

La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • dipendenti del settore pubblico: ai sensi dell’articolo 25, comma 3, la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici;
infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto: sicurezza
difesa
soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • lavoratori autonomi non iscritti all’INPS; al comma 9, infatti, l’articolo 23 prevede che tale agevolazione possa essere riconosciuta anche agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall’INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.

Adozioni e affidi

Anche in queste ipotesi viene riconosciuto il bonus baby-sitter, perché questo spetta sia ai genitori naturali che affidatari e per le adozioni (il bambino o la bambina devono essere entrati a far parte del nucleo familiare prima della data di sospensione dei servizi scolastici sul territorio nazionale, e cioè il 5 marzo 2020)

Presentazione della domanda

La domanda potrà essere presentata tramite sito internet e call center Inps, tramite patronati, libretti di famiglia.

(Fonte: INPS)

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