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La rateazione INAIL dei debiti non iscritti a ruolo va presentata solo online, è quanto stabilito dall’Istituto con la Determinazione n. 227 del 2019 ( v. anche allegato 1) e con la circolare n 22 del 2019 (quest’ultima conteneva le istruzioni operative).

Estratto del servizio di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta per Il Sole 24 Ore

Il rinvio può essere chiesto all’Istituto per le somme non ancora iscritte a ruolo

Si chiede solo online la rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo: è una delle principali novità della nuova disciplina dei versamenti a rate stabilita con la determina 227 del presidente Inail del 23 luglio scorso, per la quale la circolare 22/2019 dell’Istituto, il 29 luglio, ha fornito le istruzioni operative.

L’uso del canale telematico, attraverso il portale dell’Istituto, è obbligatorio. Inoltre, il pagamento della prima rata adesso è dovuto entro cinque giorni dall’accoglimento dell’istanza e non più insieme al deposito della stessa, come avveniva in passato.

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È opportuno dunque illustrare presupposti e passaggi che i datori di lavoro e gli intermediari devono osservare per gestire queste pratiche.

I debiti rateizzabili

L’intervento riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo: infatti, in quest’ultima ipotesi, l’istanza di dilazione va presentata all’Agente della riscossione.

Un aspetto interessante è che la rateazione può essere richiesta anche per i debiti contributivi per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate (in sede di autoliquidazione dei premi), in base all’articolo 44, comma 3 del Dpr 1124/1965 e della legge 144/1999.

Possono essere oggetto della dilazione sia i debiti contributivi scaduti, sia quelli contributivi correnti per i quali non è ancora decorso il termine di pagamento: per questa fattispecie la domanda va presentata prima dell’ultimo giorno utile per il pagamento.

Le condizioni di accesso

Per ottenere la rateazione, l’azienda deve rispettare una serie di condizioni:

  • intanto, non deve essere presente più di una rateazione in corso concessa in base alla legge 389/1989;
  • non deve essere stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
  • l’importo della singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150 euro;
  • il debitore deve dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la dilazione;
  • l’istante deve rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

L’Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili. Diverse modalità vanno osservate per dilazioni più lunghe o a seconda degli importi dovuti.

L’iter delle domande

Passando agli aspetti più operativi, la domanda si effettua attraverso il servizio telematico «Istanza di rateazione» disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inail.it)e può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato.

È comunque opportuno che il debitore – prima di presentare l’istanza – abbia conoscenza della sua posizione contributiva complessiva, oltre alla sostenibilità dell’impegno finanziario che si sta assumendo: proprio per questa finalità, l’Inail ha previsto un applicativo di simulazione del piano di ammortamento (a uso delle sedi), così da poter fornire agli interessati –in fase preliminare – tutte le informazioni necessarie sulla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.

L’istanza deve contenere l’importo da dilazionare e il numero delle rate mensili con cui si intende pagare il debito: va precisato, inoltre, se l’ammontare si riferisce a debiti scaduti o correnti.

Sarà poi la sede territorialmente competente (in base alla sede legale del «codice ditta» di cui è titolare il debitore) a emettere il piano di ammortamento correlato all’importo dei debiti e alle rate indicate nell’istanza.

La perdita del beneficio

Nella circolare 22/2019, l’Inail ha anche fornito istruzioni precise sull’annullamento del piano di ammortamento. In particolare, se l’azienda omette o versa solo in parte la prima rata, scatta l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento: l’annullamento viene così comunicato al debitore insieme con la richiesta di pagamento integrale dei debiti.

A quel punto, i debiti che avevano formato oggetto del piano non potranno più entrare in una nuova istanza di rateazione e saranno iscritti a ruolo dalla sede Inail competente per territorio.

CHE COSA E’ CAMBIATO

I DEBITI RATEIZZABILI

Esclusi gli importi iscritti a ruolo

Possono essere reteizzati:

  • debiti per premi e accessori omessi o evasi (non iscritti a ruolo)
  • debiti contributivi scaduti e debiti contributivi correnti per i quali non sia ancora passato il termine di pagamento (in questo caso, l’istanza va presentata prima dell’ultimo giorno utile per versare)
  • debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la scelta di versare in quattro rate (premi da autoliquidazione)
  • debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza, se non è stato emesso il piano di ammortamento, in seguito al rigetto per carenza dei requisiti

LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Vale solo il canale online

L’istanza di rateazione deve essere presentata:

  • tramite il servizio telematico «Istanza di rateazione» disponibile sul sito www.inail.it, servizi online
  • direttamente o tramite un intermediario delegato dall’interessato

Nell’istanza devono essere indicati:

  • l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti
  • l’importo della singola rata (interessi compresi) non deve essere inferiore a 150 euro

LA GESTIONE DEL PIANO

Interessi al 6 per cento

  • L’istanza è definita entro 10 giorni dalla presentazione
  • In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’Inail e con il versamento delle rate successive entro le date indicate nel piano
  • Le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata
  • Il pagamento in forma rateale comporta l’applicazione degli interessi (per il 2019 pari al 6%)
  • Il debitore può estinguere in ogni momento la rateazione, versando in unica soluzione l’intero debito residuo

CHI DECIDE SULLA CONCESSIONE

Competenza in base agli importi

La competenza sulla concessione della rateazione spetta:

  • alla sede territoriale Inail per debiti contributivi non iscritti a ruolo sotto i 258mila euro euro e per un numero di rate non inferiori a 12
  • alla direzione regionale per il pagamento in un numero di rate compreso tra 12 e 24 mesi o per importi superiori a 258mila euro
  • al ministro del Lavoro per autorizzazioni fino a 36 mesi
  • al ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia per le rateazioni fino a 60 mesi in base a criteri di eccezionalità necessari

Doppia dilazione per il cumulo dei debiti con l’Inps

La procedura breve aiuta chi fatica a versare i contributi correnti

La dilazione dei debiti è attivabile anche per i contributi previdenziali, seguendo le regole disposte dall’Inps.

È possibile rateizzare tutti i debiti per omissione o evasione, compresi quelli per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori ma non possono essere inclusi debiti che si sono determinati nel corso di una precedente dilazione. Inoltre, alla presentazione della domanda, non devono risultare formati avvisi di addebito con riferimento alle poste da rateizzare, né deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell’Inps.

La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa può essere concessa dall’Inps fino a un massimo di 24 rate, mentre l’eventuale prolungamento della rateazione fino a 36 rate va indirizzato all’Inps ma occorre l’autorizzazione dal ministero del Lavoro. Quest’ultima casistica è ricorribile qualora il mancato o ritardato pagamento di contributi e sanzioni sia collegato a situazioni particolari.

Le modalità della richiesta

La domanda di dilazione si presenta telematicamente all’Inps attraverso il servizio dedicato e, in caso di debiti relativi a gestioni diverse da quella oggetto della domanda, va allegato anche il modello SC18. L’istanza deve comprendere i debiti che risultano denunciati dal contribuente o accertati alla data di presentazione dell’istanza e che riguardano tutte le gestioni amministrate dall’Inps, per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini previsti per ciascuna delle gestioni considerate. In caso contrario, la domanda viene respinta ma il contribuente può comunque proporre una nuova istanza, completa di tutta l’esposizione debitoria ripartita per ciascuna gestione.

Se, invece, scatta l’accoglimento, la sede Inps emette il piano di ammortamento che si considera accettato con il pagamento – entro la data comunicata – della prima rata: oltre al regolare versamento delle rate concesse, è richiesta la correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica, dalla data di presentazione dell’istanza.

La rateazione breve

In caso di difficoltà nel versare i contributi correnti, il requisito della correntezza può essere mantenuto accedendo alla cosiddetta rateazione breve (circolare Inps 108/2013) per un periodo di tre mesi da parte dei datori di lavoro e dei committenti e per un trimestre-rata per i lavoratori autonomi; la durata non può superare sei rate. In queste ipotesi, va rimarcata l’importanza del regolare versamento sia delle rate accordate con la rateazione principale sia di quelle riferite alla rateazione breve. Diversamente, entrambe vengono revocate e il credito residuo è inserito in avviso di addebito e consegnato all’agente della riscossione per il recupero.

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