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L’INPS, con la Circolare n. 120 del 2019, ha fornito indicazioni circa l’applicazione del nuovo termine di decadenza per i trattamenti di CIG in deroga con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

Estratto dell’articolo del Sole 24 Ore (per il testo integrale clicca qui).

Con la circolare n. 120 del 2019 arrivano dall’Inps indicazioni sull’applicazione del nuovo termine di decadenza per i trattamenti di cassa integrazione in deroga con pagamento diretto da parte dell’istituto di previdenza.

L’aggiornamento

L’aggiornamento si è reso necessario in quanto, in fase di conversione in legge (la 26/2019) del decreto 4/2019, si è stabilito che per la Cig in deroga con pagamento diretto il datore di lavoro deve inviare tutti i dati all’Inps per l’erogazione degli importi entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo di Cig concesso o dalla data in cui viene emesso dall’Inps il provvedimento di autorizzazione, se successivo.

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Informativa con modello Sr41

Le informazioni vanno fornite utilizzando il modello Sr41 e per i periodi di Cig in deroga concessi e conclusi prima dell’entrata in vigore della legge 26/2019, cioè il 30 marzo,
● Se l’autorizzazione è stata emessa prima del 30 marzo i sei mesi si calcolano da tale data;
● se l’autorizzazione è stata emessa dal 30 marzo il termine decorre dalla data di autorizzazione;
● se, invece, il provvedimento è stato concesso prima del 30 marzo, ma la Cig si è conclusa dopo, i sei mesi decorrono dal periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione dell’autorizzazione.

Visibilità della data di decadenza

La data di decadenza sarà visibile in “sistema unico” nel campo “data di scadenza dell’autorizzazione”. Queste regole non si applicano alle normative speciali con cui è stata prevista la concessione di un’indennità pari al massimo della Cig.

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