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L’INPS, con la Circolare n. 27 del 2019, ha fornito istruzioni operative per accedere allo sconto contributivo previsto in favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi, all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Dopo quasi cinque anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 148 del 2014 (“Regolamento recante sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti”), l’INPS con la circolare 27/2019 fornisce indicazioni per la gestione dello sconto contributivo previsto – come sopra – per le cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari e ammesse al lavoro esterno, ecc.

Lo sconto contributivo è fissato al 95% delle aliquote contributive complessivamente dovute (e cioè dall’azienda e dal lavoratore), con talune esclusioni indicate nella circolare.

La nuova percentuale di sgravio contributivo, come stabilisce la circolare, decorre dall’anno 2013 e si applicherà fino all’adozione di un nuovo decreto ministeriale in materia.

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Lo sconto contributivo spetta per le seguenti assunzioni:

  • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, anche parziale, ivi compresi i rapporti di apprendistato;
  • contratto di lavoro intermittente;
  • contratto di lavoro a scopo di somministrazione.

Non è possibile invece usufruire dello sconto contributivo per l’assunzione di lavoratori domestici.

Il beneficio spetta per tutta la durata del rapporto di lavoro e fintanto che i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e di internati e lo sgravio può essere applicato anche nei 18 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, a condizione che l’assunzione del detenuto e internato sia avvenuta mentre lo stesso era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno. Nel caso di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, invece, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di ventiquattro mesi successivo alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Lo sconto contributivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • adempimento degli obblighi contributivi;
  • osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispetto degli altri obblighi di legge;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda, invece, i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in virtù della specialità della norma, delle finalità che la stessa persegue e delle particolarità legate alle fruizione del beneficio, si ritiene che gli stessi non siano applicabili allo sgravio contributivo in esame, fatta eccezione per quanto stabilito all’articolo 31, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in forza del quale “l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”.

Inoltre, nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto per l’assunzione di detenuti e internati, sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni di legge sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto, il datore di lavoro non può fruire, per il medesimo lavoratore, di entrambi i benefici, ma, ricorrendone i presupposti di legge, è sua facoltà decidere quale incentivo applicare. Lo sconto contributivo è invece compatibile con quello concesso a chi assume lavoratori in Naspi e con quello per l’assunzione di disabili.

Ai fini dell’ammissione allo sconto contributivo dal 2019 in poi e/o dal 2013 al 2018 il datore di lavoro dovrà inviare una domanda online (DETI-arr) tramite l’applicazione Diresco, con allegati dei documenti elencati nella circolare n. 27 del 2019.

(Fonte: INPS)

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