Quando il founder è anche dipendente, la titolarità di software, brevetti e know-how diventa terreno delicato. Dalla fase di costituzione alle trattative con investitori e università, la gestione delle opere dell’ingegno influisce su governance, valutazioni e possibilità di uscita.

Founder-dipendente e qualificazione del rapporto con la società

Quando il founder è anche dipendente della propria start-up, la prima questione da mettere in chiaro è la qualificazione del rapporto. Non è solo un dettaglio formale: da questa scelta discende chi è, giuridicamente, il titolare delle opere dell’ingegno sviluppate. Un conto è un amministratore senza contratto di lavoro subordinato, un altro è un CTO assunto con regolare busta paga.

Nel diritto del lavoro, il principio di base è che le invenzioni del dipendente e gran parte del software creato in costanza di lavoro spettano al datore, con varianti a seconda che si tratti di invenzioni di servizio, di azienda o occasionali. Nella pratica delle start-up, però, il confine temporale è spesso sfocato: il codice esisteva già prima del round, il prototipo è nato in notti e weekend, la P.IVA personale è stata chiusa in corsa.

Diventa fondamentale specificare nei patti tra soci e nel contratto di lavoro chi ha creato cosa, prima e dopo la costituzione della società. Un accordo vagamente formulato può generare, anni dopo, contenziosi sulla titolarità di una piattaforma o di un algoritmo chiave proprio nel momento di ingresso di un grande investitore.

Conferimento di software, brevetti e know-how nello start-up

Nel momento in cui nasce la start-up, il tema è: come far entrare in società il software, i brevetti e il know-how del founder-dipendente. Le strade classiche sono due: conferimento in natura al capitale sociale oppure licenza (esclusiva o non esclusiva). La scelta non è neutra, perché incide su controllo, fiscalità e appetibilità verso terzi.

Il conferimento di un software di base, o di un brevetto sui componenti core della tecnologia, rende la società titolare piena del bene. Richiede però una valutazione economica, spesso tramite perizia, con tutti gli oneri del caso. La licenza, invece, lascia la titolarità al founder o a una sua holding personale, ma espone a rischi: un domani il licenziante potrebbe cambiare idea, fallire, o usare la stessa tecnologia in mercati contigui.

Il know-how è ancora più scivoloso. Non si deposita all’UIBM e non ha un certificato allegabile al verbale del notaio. Va descritto, documentato, spesso cristallizzato in manuali, repository privati, protocolli interni. In alcuni casi si opta per un mix: brevetti conferiti, software concesso in licenza, know-how regolato da accordi di segreto e non concorrenza su misura.

Clausole di vesting, assignment obbligatorio e ipotesi di recesso

Nelle start-up con forte componente tecnologica, il contratto del founder-dipendente e i patti tra soci contengono quasi sempre clausole di vesting e di assignment obbligatorio. Il vesting collega la maturazione delle quote o stock option alla permanenza in società per un certo periodo; l’assignment obbligatorio impone il trasferimento alla società di ogni sviluppo futuro collegato al business, creato dal founder nello svolgimento del suo ruolo.

Per evitare fuoriuscite traumatiche, gli investitori vogliono che il codice e i diritti IP restino in società anche se il founder lascia. Qui entrano in gioco le distinzioni tra good leaver e bad leaver, le penali per violazione degli obblighi di assignment, le opzioni di acquisto forzoso delle quote del socio uscente. Un founder sviluppatore che se ne va con il repository in tasca è l’incubo di ogni fondo.

Delicata anche la gestione del recesso o della revoca dall’incarico. Se il rapporto si interrompe bruscamente, occorre che la documentazione preveda il passaggio completo di credenziali, codice sorgente, account su marketplace, repository privati. In sport di squadra come il basket non puoi portarti via il pallone dallo spogliatoio: lo stesso dovrebbe valere per il "pallone" digitale della start-up.

Rapporti con l’università negli spin-off della ricerca accademica

Negli spin-off universitari, il founder-dipendente è spesso un ricercatore o un docente che, parallelamente al ruolo accademico, partecipa alla società. Qui si sommano due livelli di norme: quelle sulla proprietà delle invenzioni dei ricercatori e i regolamenti interni dell’ateneo in tema di spin-off della ricerca. La matrice è pubblicistica e non sempre allineata alle logiche di mercato.

In molti ordinamenti, l’università rivendica la titolarità o una quota importante dei diritti sulle invenzioni realizzate con le proprie strutture o finanziamenti. In altri, il ricercatore ha una posizione più forte, ma comunque sottoposta a obblighi di comunicazione e a possibili diritti di prelazione dell’ateneo. Ogni dipartimento può avere prassi differenti, gestite dagli uffici di trasferimento tecnologico (TTO).

Nella pratica, le questioni critiche sono tre: chi è formalmente titolare dei brevetti alla base dello spin-off; con quali condizioni avviene la licenza alla società (royalty, field of use, durata); quale regime di conflitto di interessi viene applicato al docente-imprenditore. Un contratto di licenza università–start-up scritto in modo frettoloso rischia di esplodere proprio al primo round strutturato.

Investitori, due diligence IP e rischi di titolarità contestata

Nel momento in cui entrano investitori istituzionali, la due diligence IP diventa un passaggio obbligato. I legali del fondo cercano anzitutto di capire se la società è davvero titolare del software, dei marchi, dei brevetti e dei relativi diritti di sfruttamento economico. Per una start-up digitale, una singola criticità sulla titolarità può far crollare la valutazione in modo drastico.

Le aree più a rischio sono sempre le stesse: codice sviluppato prima della costituzione senza chiaro accordo di cessione; contributi di freelance o stagisti senza contratti di assignment; componenti open source utilizzate in violazione delle licenze; università o ex datori di lavoro che potrebbero rivendicare diritti su parti chiave della tecnologia. A volte emergono contratti di licenza "artigianali" stipulati all’inizio, pieni di ambiguità.

In casi estremi, l’investitore chiede indennità specifiche, escrow sul prezzo o condizioni sospensive legate alla sistemazione documentale dei diritti. Capita anche che venga richiesto di ricostruire la catena di titolarità del codice come se fosse una staffetta di atletica: chi ha passato il testimone a chi, con quale contratto e in che data. Se una frazione manca, l’intera gara può essere considerata nulla.

Strategie contrattuali per allineare incentivi e proprietà intellettuale

Per ridurre i rischi, la leva principale resta quella contrattuale. Nei patti tra soci, nei contratti di lavoro dei founder-dipendenti e nelle policy interne andrebbero inserite clausole chiare su titolarità, cessione e remunerazione delle opere dell’ingegno. L’obiettivo non è solo tutelare la società, ma anche allineare gli incentivi dei singoli alla crescita del valore dell’IP.

Una tecnica frequente è quella del double trigger: da un lato assignment integrale a favore della società di ogni sviluppo legato al business; dall’altro un sistema di equity, bonus o royalty interne che renda conveniente per il founder-dipendente trasferire e documentare correttamente ciò che crea. Più l’IP si consolida in capo alla società, più il founder partecipa ai benefici economici diretti o indiretti.

Nelle realtà più strutturate si introducono anche processi formali: registri interni delle invenzioni, procedure per la registrazione dei marchi, linee guida sull’uso di componenti open source, modelli standard per assignment da parte di consulenti esterni. Un po’ come negli sport di alto livello: talento e creatività sono decisivi, ma senza regole di gioco chiare il risultato diventa difficilmente sostenibile nel tempo.