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L’INAIL, con circolare n 32 del 30 luglio 2018, informa gli interessati circa il nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito nel 2016 le Regioni del Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 32/2018.

Premessa

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalle leggi successive, sono stati sospesi fino al 30 settembre 2017, i termini per gli adempimenti e i versamenti dei premi assicurativi.

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I pagamenti sospesi dovevano essere effettuati inizialmente entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

Successivamente è stato stabilito che i predetti pagamenti fossero effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.

Il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ha poi disposto che i pagamenti sospesi fossero effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

La legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 ha ora previsto, per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi, il medesimo termine sia per il versamento in unica soluzione, sia per la rateizzazione.

Nuovo termine per l’effettuazione dei versamenti sospesi

L’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 24 luglio 2018, n. 89 ha modificato l’articolo 48, comma 13, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

A seguito delle modifiche normative intervenute il nuovo testo del predetto articolo 48, comma 13 è il seguente:

Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le stesse disposizioni si applicano anche nei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui all’allegato 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

L’articolo 48, comma 14, stabilisce inoltre che le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2. Anche tale norma è stata estesa ai Comuni di cui all’allegato 2-bis.

A seguito della normativa descritta, il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2019.

Entro il mese di gennaio 2019 deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, previsto fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo.

Sempre entro il 31 gennaio 2019 devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale fino a un massimo di sessanta rate devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato (Allegato 1), che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 19 dicembre 2017, n. 53.

Resta fermo che in caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata deve essere versata entro il 31 gennaio 2019 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno di ogni mese.

E’ comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.

Alla ripresa dei versamenti, nel modello F24, sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento di seguito esposti, correlati ai codici di sospensione che le Sedi hanno inserito sulle Pat interessate, già comunicati con le precedenti circolari e aggiornati con la nuova scadenza e il numero massimo di rate, di cui alla tabella contenuta nella circolare n 32 del 30 luglio 2018.

Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva fino al 31 dicembre 2018

L’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 ha modificato l’articolo 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituendo le parole dal 1° giugno 2018 con le parole dal 1° gennaio 2019.

Per effetto di tale modifica, il nuovo testo della suddetta disposizione è il seguente:

Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Anche tale disposizione si applica ai Comuni di all’allegato 2-bis. Pertanto in tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, incluso l’Inail.

(Fonte: INAIL)

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